DOMANDA
Mi è stato già pignorato il quinto dello stipendio presso il datore di lavoro da parte di un recupero crediti e mi aspetto a giorni un altro pignoramento di un altro recupero crediti.
Sono consapevole che se lo stipendio è già pignorato da parte un creditore della stessa natura, il secondo creditore si deve accodare fino a quando il primo creditore non sia stato soddisfatto.
Mi chiedevo se il secondo creditore può pignorare il quinto dello stipendio direttamente in banca, essendo consapevole che presso il datore di lavoro non verrebbe soddisfatto fino all’estinzione del primo pignoramento.
Se fosse possibile mi ritroverei con 2 quinti pignorati! Si può fare opposizione al giudice o effettivamente rimarrei con 2 quinti pignorati?
Grazie a tutti per le risposte.
RISPOSTA
Il creditore insoddisfatto che non riesce a prelevare il quinto della retribuzione del debitore in quanto già gravata da azione esecutiva per crediti della medesima natura di quelli per i quali egli agisce, può procedere a pignorare il saldo di conto corrente del debitore presso la banca.
L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale.
In altre parole, il creditore che procede al pignoramento del conto corrente intestato al debitore, dove viene accreditato lo stipendio, può pignorare il saldo disponibile solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo per l’importo eccedente (ad oggi) 1.638,72 euro. Questo, indipendentemente dalla circostanza che la busta paga del debitore sia stata, o meno, già falcidiata per pignoramento presso il datore di lavoro.
Concludendo: un secondo creditore, anche per debito della stessa natura di quello per cui è stato azionato il pignoramento dello stipendio, se decide di procedere al pignoramento del conto corrente del debitore può pignorare tutto il saldo disponibile eccedente tre volte l’importo dell’assegno sociale (non solo il 20% della busta paga accreditata). Oppure, il medesimo creditore può pignorare il saldo di conto corrente eccedente il triplo del massimo importo dell’assegno sociale e poi, per il residuo del credito vantato, può pignorare lo stipendio.
In altre parole il creditore (primo o secondo che sia) che agisce per via giudiziale può pignorare il saldo di conto corrente del debitore. Non rileva il fatto che lo stipendio sia stato già pignorato.