Pignoramento della pensione e/o del conto corrente su cui viene accreditata la pensione

Minimo vitale, pignoramento conto corrente carta con IBAN e libretto di deposito, pignoramento pensione












Sono pensionato e ho debiti con Agenzia delle Entrate: vorrei sapere se è ancora valida la regola di non pignorare i conti dei pensionati che percepiscono meno di 5000 euro o se invece possono pignorare, eventualmente anche il mio conto corrente avendo una pensione di 1200 euro. Grazie

In base agli importi massimi stabiliti per il 2020 relativamente all’assegno sociale nonché ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, la pensione potrà essere pignorata presso l’INPS, solo per l’importo eccedente 689,74 euro, dal momento che il minimo vitale è pari all’importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà, mentre le somme dovute a titolo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo per l’importo eccedente mille e 379,49 euro.

In altre parole, se il rateo mensile di pensione è di mille e duecento euro (come nella fattispecie), potrà essere prelevato, presso l’INPS, solo il 20% di 1200 – 689,74 euro, ovvero 102 euro circa. Se sul conto corrente dove viene accreditato la pensione c’è un saldo, per fare un esempio di duemila euro al momento del pignoramento, il creditore precedente potrà ottenere solo 2.000 – 1379,49 = 620,51 euro.Nell’ipotesi in cui, sul conto corrente, fra la data di notifica del pignoramento alla banca ed il momento in cui viene contabilizzato il saldo, venisse accreditato un altro rateo di pensione, il prelievo su quest’ultimo accredito non potrebbe superare il quinto della somma trasferita dall’INPS ed eccedente il minimo vitale.

Va aggiunto, tuttavia, che il creditore potrebbe tentare prima il pignoramento del conto corrente del pensionato debitore e poi procedere con pignoramento del rateo di pensione presso l’INPS per l’importo residuo a soddisfacimento del credito azionato.

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