Pignoramento della pensione e/o del conto corrente su cui viene accreditata la pensione

Minimo vitale, pignoramento conto corrente carta con IBAN e libretto di deposito, pignoramento pensione


DOMANDA

Sono pensionato e ho debiti con Agenzia delle Entrate: vorrei sapere se è ancora valida la regola di non pignorare i conti dei pensionati che percepiscono meno di 5000 euro o se invece possono pignorare, eventualmente anche il mio conto corrente avendo una pensione di 1200 euro.


RISPOSTA

In base agli importi massimi stabiliti per il 2020 relativamente all'assegno sociale nonché ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile, la pensione potrà essere pignorata presso l'INPS, solo per l'importo eccedente 689,74 euro, dal momento che il minimo vitale è pari all'importo massimo dell'assegno sociale aumentato della metà, mentre le somme dovute a titolo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, vale a dire solo per l'importo eccedente mille e 379,49 euro.


22 Settembre 2020 - Rosario Scarnecchia


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