L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto corrente bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (nota bene: triplo del massimo dell’assegno sociale, che nulla ha a che vedere con il minimo vitale pari ad una volta e mezza il valore massimo dell’assegno sociale), quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.
Alla luce dell’importo massimo stabilito per il 2020 relativamente all’assegno sociale (459,83 euro), pertanto, nel caso di accredito della sola pensione su conto bancario o postale intestato al debitore, il saldo può essere pignorato solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo per l’importo eccedente 1.379,49 euro.
28 Ottobre 2020 · Chiara Nicolai