Pignoramento del conto corrente cointestato su cui viene accreditata la pensione di uno dei cointestatari


Il pensionato può indirettamente prelevare fino a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale (circa 1.510 euro) dell’ultima pensione accreditata





Vorrei sapere quanto possono pignorare dal conto corrente cointestato con il coniuge dove viene accreditato la sola pensione che è poco è di circa 1500 euro: come funziona il prelievo da parte della finanziaria e quale somma dopo con il pignoramento in corso mi spetta e se devo aspettare il decreto di assegnazione del giudice o posso chiedere all’ufficio postale la quota di pensione impignorabile e se nel frattempo un’altra finanziaria può chiedere il pignoramento?

Il giudice può assegnare al creditore procedente la metà del saldo disponibile di conto corrente alla data di notifica del pignoramento al terzo presso il quale i due cointestatari detengono il rapporto (istituto di credito o Poste Italiane) o, più correttamente, alla data in cui il terzo rende la dichiarazione di cui all’articolo 547 del codice di procedura civile.

Fino alla data dell’udienza di assegnazione del giudice, non sarà più possibile, per i due cointestatari, disporre – online o allo sportello – dei fondi disponibili in conto corrente.

Il pensionato, tuttavia, rivolgendosi ad un funzionario dell’istituto di credito (o di Posta Italiane) può prelevare fino a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale (circa 1.510 euro) dell’ultima pensione accreditata. Nella fattispecie il pensionato potrà prelevare l’intera pensione. L’importo prelevato, naturalmente, andrà a detrarre la somma assegnabile al creditore procedente, ovvero la metà di competenza del cointestatario debitore, se il pensionato è il cointestatario debitore.

Nel frattempo, fino all’udienza di assegnazione giudiziale, eventuali bonifici (ad esclusione degli accrediti di pensione del debitore) verranno acquisiti e il giudice deciderà se attribuirli integralmente al debitore, attribuirli all’altro cointestatario o assegnarli in quota 50% a ciascuno dei due cointestatari. Nel primo caso aumenterà l’importo assegnabile al creditore procedente del 100% della somma accreditata; nell’ultimo caso aumenterà l’importo assegnabile al creditore procedente solo del 50% della somma accreditata.

Se il pensionato è il debitore, qualora dopo la notifica del pignoramento al terzo (la banca o Poste Italiane) e prima del decreto giudiziale di assegnazione al creditore, venissero accreditati sul conto corrente cointestato altri ratei di pensione, questi verrebbero decurtati come se il pignoramento fosse stato eseguito presso l’INPS e cioè con una trattenuta del 20% della pensione accreditata eccedente il minimo vitale (circa 1007 euro ad oggi). Nella fattispecie per ogni accredito di pensione, cica 100 euro verrebbero assegnati al creditore procedente.

Una volta sbloccato il conto corrente cointestato con il prelievo dei fondi assegnati dal giudice al creditore procedente, altri creditori potranno aggredire il bene cointestato: per cui non è mai una buona idea per il debitore in odore di pignoramento disporre di risparmi depositati in un conto corrente intestato o cointestato.

12 Aprile 2023 · Patrizio Oliva


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