Pignoramento conto corrente cointestato su cui viene accreditata la pensione

L'articolo 545 cpc stabilisce che l'ultima pensione accreditata può essere prelevata dal debitore fino ad un massimo di tre volte l'assegno sociale


DOMANDA

Mi è arrivato il decreto ingiuntivo e tra pochi giorni mi arriverà il pignoramento: la pensione è accreditata sul conto corrente cointestato con il mio coniuge, è pari a euro 1500 che detratte le 275 per una cessione in corso arriva sul conto postale sopradetto euro 1225. In caso di pignoramento del conto corrente viene bloccata tutta la pensione o ci sono dei limiti? Come faccio per prelevare la pensione?


RISPOSTA

La pensione del debitore accreditata prima del pignoramento può essere prelevata, fino a tre volte il valore massimo dell’assegno sociale (1509 euro circa), rivolgendosi al responsabile dell’agenzia presso cui è stato aperto il conto corrente e chiedendo l’applicazione di quanto disposto all’articolo 545 del codice di procedura civile.
Nel caso specifico, per la prima volta, il debitore potrà prelevare l’intera pensione accreditata di 1. 225 euro.
Poi per evitare problemi con gli accrediti pensionistici successivi, qualora il giudice non fosse tempestivo nel decretare l’assegnazione del saldo residuo al creditore procedente, conviene aprire un altro conto corrente o attrezzarsi con una prepagata dotata di IBAN, comunicando all’INPS le nuove credenziali di accredito.
Il saldo di conto corrente, al netto del prelievo dell’ultimo accredito di pensione, sarà assegnato al creditore procedente nella misura del 50%, a meno che il creditore non dimostri al giudice che quel conto è alimentato solo dalla pensione ed è dunque riconducibile esclusivamente al debitore: nella quale ultima deprecabile ipotesi, il saldo residuo sarà espropriato al 100%


16 Dicembre 2023 - Patrizio Oliva


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