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A causa di svariati debiti con creditori, di cui non voglio stare troppo a dilungarmi, mi è stato disposto un provvedimento di pignoramento del conto corrente: lo stesso, però, è cointestato (a firma disgiunta) con la mia attuale compagna, non debitrice. Ora la questione è la seguente: le somme sul conto sono di entrambi, non solo mie. Come ed in quali modalità può farsi valere la mia compagna, nei confronti della banca, per rientrare in possesso delle proprie somme?
In presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, quale il pignoramento di un conto corrente cointestato, la banca può soltanto dare esecuzione senza nulla poter opporre o far valere: occorre precisare, infatti, che, una volta ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento contenente l’intimazione a non disporre del credito senza ordine del giudice, il terzo debitore (la banca) è obbligato per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato il credito indicato nell’atto di pignoramento, assumendo su di sé gli obblighi propri del custode.
Anche per questo aspetto deve rilevarsi che la banca non può essere gravata dell’obbligo di verificare la provenienza delle somme e di risolvere i problemi relativi ai limiti di pignorabilità del credito spettante al debitore esecutato.
Ciò, poiché, in un conto corrente cointestato si produce la piena confusione del patrimonio dei cointestatari, senza possibilità di distinguere, da parte della banca, il patrimonio personale di ciascuno di essi, neppure per quote ideali.
Dunque, in seguito ad azione esecutiva promossa dal creditore nei confronti del cointestatario debitore, la banca può soltanto adempiere, senza nulla poter opporre o far valere.
Pertanto, nel caso di conto corrente cointestato a firma disgiunta, la banca deve dare esecuzione al provvedimento di pignoramento disposto dal giudice per l’intera somma depositata, anche quando la procedura di pignoramento derivi dai debiti di uno solo dei contitolari del conto corrente.
Rispetto alle somme presenti in un conto corrente cointestato, non è infatti possibile distinguere il patrimonio personale di ciascuno dei cointestatari e non può pretendersi che l’intermediario risolva questioni interne delle parti, riguardanti le quote spettanti a ciascuno di essi.
La tutela del cointestatario non debitore può essere affidata, però, ad un ricorso al giudice dell’esecuzione.
Infatti, le eventuali contestazioni tra le parti sono questioni di esclusiva competenza del giudice che si occupa del pignoramento.
Concludendo, dunque, la sua compagna non deve chiedere alla banca il rimborso delle proprie somme, ma può effettuare un ricorso presso il giudice dell’esecuzione.
16 Ottobre 2017 · Andrea Ricciardi
In un conto corrente cointestato si produce la piena confusione del patrimonio dei cointestatari, senza possibilità di distinguere, da parte della banca, il patrimonio personale di ciascuno di essi, neppure per quote ideali. In presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, come il pignoramento del conto corrente, in seguito ad azione esecutiva promossa dal creditore nei confronti del cointestatario debitore, la banca può soltanto adempiere, senza nulla poter opporre o far valere. Infatti, ricevuta la notifica dell'intimazione a non disporre delle somme accreditate in conto corrente senza ordine del giudice, la banca è obbligata, per legge, a sottrarre ai cointestatari un ...
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Pignoramento di un conto corrente cointestato - Le tutele esperibili al cointestatario non debitore
In presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, quale il pignoramento di un conto corrente, la banca può soltanto dare esecuzione senza nulla poter opporre o far valere. Occorre precisare, infatti, che, una volta ricevuta la notifica dell'atto di pignoramento contenente l'intimazione a non disporre del credito senza ordine del giudice, il terzo debitore (la banca) è obbligato per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore sottoposto ad esecuzione il credito indicato nell'atto di pignoramento, assumendo su di sé gli obblighi propri del custode. Anche per questo aspetto deve rilevarsi che la banca non può essere gravata dell'obbligo di verificare la ...
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