Pignoramento e cessione del quinto dello stipendio – Il coniuge superstite del pensionato deceduto è obbligato comunque al pagamento delle rate di cessione e pignoramento gravanti sulla pensione del defunto con la propria pensione di reversibilità?

Cessione del quinto, pensione reversibilità e indiretta, pignoramento stipendio












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Sono titolare di pensione ex Inpdap: sulla stessa grava un recupero obbligatorio che, all’estinzione di questa, sono già accodati altre due recuperi della stesa natura (finanziarie) già con decreto del giudice. Sulla pensione esiste anche una cessione del quinto. Sono intestatario di alcuni immobili (terreni) che non producono reddito anzi fonte di problematiche. Il quesito che vorrei chiedere è questo: caso decesso del sottoscritto, ho consigliato agli aventi diritto all’eredità di rinunciare a ogni eredità immobiliare e chiedere il trasferimento della pensione quale reversibilità. Con la rinuncia, le trattenute sulla pensione sia del recupero forzato che la cessione del quinto continueranno ad esserci?

Va innanzitutto premesso che se il coniuge superstite rinuncia all’eredità del coniuge pensionato deceduto, egli ha comunque diritto alla pensione di reversibilità: il diritto alla pensione di reversibilità spetta, infatti, in qualità di coniuge (o di figlio minorenne) del pensionato deceduto e non come erede.

Per quanto riguarda il prestito dietro cessione del quinto, si tratta di un istituto che, per legge, è sempre accompagnato da una polizza vita (obbligatoria) che, in caso di decesso del debitore prima dell’estinzione del debito, provvede a rimborsare il creditore di quanto gli residua: pertanto, gli eredi sono sollevati da qualsiasi onere collegato al mancato completamento del piano di ammortamento del de cuius.

Qualora, al momento del decesso, il pensionato fosse stato sottoposto ad azione esecutiva tramite pignoramento verso INPS del rateo mensile, il coniuge superstite a cui viene assegnata la pensione di reversibilità può, rinunciando all’eredità del defunto, evitare l’obbligo di dovere corrispondere al creditore insoddisfatto quanto ancora gli è dovuto: compito che, invece, sarà riservato ai chiamati che accettassero l’eredità.

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30 Aprile 2021 · Annapaola Ferri

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