Pignoramento della casa per rate del mutuo ipotecario non pagate






Ho un pignoramento di casa cointestata a me e mio marito: il mutuo dal 2005 al 2017 l’abbiamo pagato, ma visto che mio marito non viene pagato, è libero professionista, non è riuscito ad essere preciso dal 2017. Per 5 mila euro la banca senza tutelarci, ci ha mandato il mutuo a un agenzia di credito con una mora di 9 mila euro. Ad ottobre 2018 ci hanno mandato l’atto di pignoramento e precetto dove però, ho trovato una dichiarazione falsa. Hanno scritto che non abbiamo pagato dal gennaio 2017, le rate sono quattro, perché sono trimestrali, invece due le abbiamo pagate. Ho trovato un avvocato tramite una onlus, che dice che ci aiuta senza pagarle la parcella, solo le spese, speriamo,anche perché a mio marito non pagandolo come geometra con partita iva, non possiamo. L’avvocato ci ha detto di fare causa alla banca per anatocismo, ma sembra che non c’è, la commercialista dell associazione codacons ci ha detto cosi. Vista però la dichiarazione falsa sull’atto di precetto che ho scoperto io, dice di impugnare l’atto. Abbiamo anche un figlio minore con la fibromialgia.

La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento (e quindi pretendere il versamento del capitale residuo in un’unica soluzione) quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata (articolo 40 del Testo Unico Bancario – TUB).

Una rata, anche se trimestrale, pagata in ritardo è rilevante al fine della risoluzione del contratto. Inoltre siamo a febbraio 2019 e le rate del mutuo, almeno da quanto lei riporta, non risulta siano state pagate.

Anche se ci fosse come lei asserisce, un errore nell’atto di precetto riferibile alla pretesa di due rate pagate seppur in ritardo, questo non invalida la sostanza del provvedimento: e, comunque, al massimo, il creditore rinnoverà atto di precetto e pignoramento. Mi sembra del tutto inutile spendere soldi per impugnare il precetto e rimandare di qualche mese l’espropriazione: il precetto si impugna se si contesta la cifra ingiunta, ma si intende comunque pagare quanto dovuto. Insomma, la presunta falsità del precetto non estingue il debito reale.

Quando un avvocato promette assistenza tecnica in cambio del solo rimborso delle spese c’è da credergli: tuttavia, le spese legali si limitano in genere a carta bollata, che può essere acquistata dal cliente; a contributi unificati che possono essere versati dal cliente presso gli uffici postali con bollettino di conto corrente postale, banche (modello F23) e tabaccherie; oltre a spese di notifica degli atti depositati presso uffici riservati agli avvocati dislocati all’interno del tribunale (ma viene rilasciata una ricevuta).

16 Febbraio 2019 · Piero Ciottoli


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