Intimazione di consegna di autocarro ad Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) da parte Agenzia delle Entrate Riscossione


Non sono convinto delle risposte che mi sono state fornite.





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In data 30/10/2019 mi è arrivata una pec dalla Agenzia delle Entrate Riscossione in cui mi si intima di consegnare entro 10 giorni due auto, una di cui rottamata da due anni e l’altra un auto omologata autocarro con cui lavoro essendo io una ditta individuale.

Il debito in questione ammonta a 8500 euro.

Le mie domande sono:
Posso rateizzare il debito?
Possono pignorarmi l’autocarro con cui fra l’altro lavoro?

Per quanto riguarda l’autocarro, se il veicolo risultasse funzionale al regolare svolgimento della sua attività imprenditoriale (dipende dalla classificazione economica dell’attività registrata presso la Camera di Commercio), potrà presentare ricorso (ma occorre un avvocato) al giudice delle esecuzioni presso il tribunale territorialmente competente, chiedendo la sospensione dell’azione esecutiva in corso ed eccependo la relativa pignorabilità del bene. Stimato l’attuale valore commerciale dell’automezzo, potrebbe cavarsela consegnando ad Agenzia delle Entrate Riscossione il 20% di tale valore e mantenendo la proprietà dell’autocarro senza doverlo consegnare all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG).

Infatti, l’articolo 62 (disposizioni particolari sui beni pignorabili) del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) prevede che i beni funzionali all’esercizio della professione del debitore (articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile) possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

Può sicuramente rateizzare il debito residuo: anche se la procedura di riscossione coattiva non potrà essere sospesa dopo la notifica dell’atto di pignoramento (a meno di ulteriori vizi emersi nella procedura di espropriazione), la dilazione del debito esattoriale residuo le servirà per evitare il reiterato pignoramento esattoriale sull’autocarro in tempi successivi.

1 Novembre 2019 · Paolo Rastelli

Vorrei solo sapere se dopo aver rateizzato il debito di 8500 euro potrò continuare ad usare l’autocarro normalmente. Ed è sicuro che mi faranno rateizzare il debito?

Come abbiamo accennato, potrà rateizzare il debito residuo, perchè, comunque, al punto in cui si trova, dovrà necessariamente corrispondere il 20% del valore commerciale dell’autocarro ad Agenzia delle Entrate Riscossione, se vuole evitare la consegna del veicolo all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) per la successiva messa all’asta del bene di sua proprietà.

Se non ha già rateizzato il debito per cui è stata avviata l’espropriazione, facendo decadere il piano di rientro, non ci sono altre motivazioni per cui possa esserle negata la dilazione.

Potrà continuare ad usare l’autocarro normalmente se non farà decadere il piano di rateizzazione: in base all’attuale normativa (decreto legislativo 159/2015) la decadenza dalla rateizzazione si verifica in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

Finché sarà in regola con i pagamenti delle rate non potrà essere considerato inadempiente verso la Pubblica Amministrazione creditrice e l’Agenzia delle Entrate Riscossione non attiverà procedure di riscossione coattiva come il pignoramento o il fermo amministrativo dei veicoli di proprietà del debitore.

1 Novembre 2019 · Lilla De Angelis

Dovrò ricorrere ugualmente all’avvocato per fare ricorso o basterà pagare il 20% del valore autocarro e il resto in rate?

Sarà il giudice a stabilire se effettivamente il bene pignorato è funzionale all’esercizio della professione del debitore ex articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile e, quindi, che sussistono le condizioni affinché il pignoramento possa essere limitato al quinto del suo valore. Deve necessariamente consultare un avvocato e presentare ricorso al giudice dell’esecuzione: non ci sono altre procedure adottabili.

1 Novembre 2019 · Annapaola Ferri

Ma se pago il debito di 8500 euro o rateizzo dovrò ugualmente ricorrere all’avvocato? Mi sembra un controsenso. Alla fine sono i soldi che vogliono o sbaglio?

Certo, il debitore potrebbe servirsi di quella che si chiama procedura di conversione del pignoramento: l’articolo 495 del codice di procedura civile dispone che, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato, il debitore sottoposto ad azione esecutiva può chiedere di sostituire alle cose i pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante , comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Ma dovrà versare in unica soluzione (e non a rate) qualcosina in più degli 8.500 euro iscritti a ruolo, oppure dovrà presentare al giudice una ulteriore istanza di rateizzazione che potrà essere, o meno, accettata.

1 Novembre 2019 · Carla Benvenuto

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