Pignoramento arretrati pensione ex articolo 48 bis DPR 602/1973 e il nuovo importo del minimo vitale vigente dal 22 settembre 2022

Come previsto dal messaggio INPS 168/2019, la trattenuta per pignoramento degli arretrati riguarderà i singoli ratei mensili












L’Inps ha accettato la mia richiesta di pensione in luglio avendo debiti con AER ovviamente mi saranno pignorati sia gli arretrati (circa 5250 euro) che i ratei di 525 euro circa (nessuno dei due mi è stato ancora versato) mi chiedo i sessanta gg necessari all’AER per il pignoramento partono dall’approvazione della pensione oppure successivamente ? Per avere un minimo di idea quando mi arriverà qualcosa

Il pignoramento della pensione può essere effettuato solo sulla parte eccedente il minimo vitale: anche per quel che riguarda la procedura di pignoramento degli arretrati di pensione ex articolo 48 bis del DPR 602/1973, la trattenuta riguarderà praticamente, come previsto dal messaggio INPS 168/2019, i singoli accantonamenti: vale a dire, per ogni rateo mensile arretrato verrà accantonato un importo pari al 20% della quota di pensione eccedente il minimo vitale

Il minimo vitale è attualmente pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di mille euro, così come stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura civile dopo la modifica apportata dall’articolo 21 bis della legge di conversione 142/2022 del decreto legge 115/2022 – cosiddetto Aiuti bis.

Nella fattispecie, pertanto, non ci sarà alcuna trattenuta sulla pensione, né sugli arretrati ex articolo 48 bis: ma attenzione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe pignorare il conto corrente su cui verranno accreditati i ratei di pensione arretrati.

[ ... leggi tutto » ]

29 Settembre 2022 · Annapaola Ferri