Pignoramento in Brasile e Svizzera


Recupero crediti all'estero

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Ho dei beni mobili e immobili all’estero regolarmente dichiarati (Svizzera e Brasile): vorrei sapere se l’agenzia delle entrate come creditore (sanzioni tributarie) può effettuare dei pignoramenti sia mobili che immobili in questi due stati e in caso affermativo con che tempistiche.

Cominciamo col dire che Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) non può pignorare beni all’estero secondo le procedure dirette, incisive e semplificate previste dal DPR 602/1973. E ciò è alquanto ovvio.

Vero, esiste una direttiva comunitaria sull’assistenza reciproca tra gli Stati membri (e di quelli dell’Unione) per il recupero dei crediti di origine esattoriale (imposte) recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo numero 149 del 14 agosto 2012, che recepisce la direttiva comunitaria 2010/24.

La direttiva comunitaria fissa le regole in base alle quali gli Stati membri dell’Unione europea sono tenuti a fornire assistenza per il recupero di eventuali crediti relativi a dazi, imposte e altre misure applicate in un altro Stato membro dell’Unione europea.

L’obiettivo della normativa comunitaria è migliorare e facilitare l’assistenza reciproca in materia di recupero all’interno dell’Unione. Il decreto legislativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 202 del 30 agosto 2012, in 19 articoli, fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro.

Tra le norme di rilevo contenute nel decreto di recepimento della direttiva comunitaria quella che prevede per l’Agenzia delle Entrate italiana la possibilità di essere chiamata a riscuotere anche un credito sorto in un altro Stato membro. E viceversa.

Tuttavia questi accordi non si estendono, naturalmente, a Stati extra UE come Svizzera e Brasile.

In particolare, i recenti accordi con la Svizzera, riguardanti lo scambio di informazioni ai fini fiscali, non dovrebbero interferire più di tanto con le procedure di pignoramento di un conto corrente o di un immobile in terra elvetica.

Concludendo, ADER sarebbe costretta, per il recupero di crediti erariali detenuti da un debitore italiano in Brasile o in Svizzera, a rivolgersi ad uno studio legale locale per chiedere ai giudici di quello specifico paese l’equivalente del decreto ingiuntivo italiano prima di procedere a pignorare il conto corrente o un immobile. Una procedura lunga e costosa, economicamente giustificata solo da un rilevante importo iscritto a ruolo.

Tanto premesso, chiedere informazioni sui tempi in cui potrebbe essere avviata un’azione esecutiva da parte di ADER in Brasile o Svizzera è pura provocazione.

12 Febbraio 2019 · Ludmilla Karadzic

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