Pignoramento agenzia entrate per provvigioni spettanti ad un promotore mutualistico


Pignoramento provvigioni





Sono un promotore mutualistico equiparato ad altri intermediari finanziari in camera di commercio: Agenzia delle Entrate ha effettuato pignoramento delle mie provvigioni del mese di febbraio per intera cifra a me spettante.

Mi sono recato presso agenzia delle entrate ed hanno concesso su mia domanda pignoramento ridotto ad 1/10 sino a 2500 ed 1/7 oltre comunicato alla mia mandante, che però richiede la sostituzione della voce agente di commercio con quella di promotore mutualistico (equiparato ad altri intermediari finanziari).

Agenzia delle entrate dice che le modalità di pignoramento ridotto valgono solo per gli agenti di commercio. Possibile? Non è lesivo di principi costituzionali? Non so come uscirne se do ok alla fatturazione di marzo può Agenzia delle Entrate pignorarmi per l’intero? Basta il pignoramento di febbraio ha effetto continuativo?

E’ assoggettabile ai limiti di pignoramento dello stipendio, la provvigione derivante da un rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale e di altri rapporti di collaborazione caratterizzati da prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, di natura prevalentemente monomandataria (Cassazione sentenza 685/2012).

Se l’azienda mandante ha ricevuto da Agenzia delle Entrate Riscossione un ordine diretto ex articolo 72 bis (pignoramento dei crediti verso terzi) del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, dovrà versare le provvigioni spettanti al debitore esecutato direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede e, precisamente, nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Di solito, il ruolo di custode assunto dal terzo pignorato (l’azienda per cui svolge attività) decade con il primo versamento, per cui, in pratica, si versa solo l’ultima provvigione in sospeso (così fanno le banche con il saldo per evitare che il cliente chiuda il proprio conto corrente e ne apra un altro altrove nel timore di vedersi pignorato qualsiasi successivo accredito).

Tuttavia, visto che l’azienda per cui svolge attività è stata così zelante da richiedere addirittura la classificazione della sua posizione da agente di commercio a promotore mutualistico (impedendole di fruire delle limitazioni concesse all’agente di commercio nel pignoramento delle provvigioni), non si può escludere che essa versi ad Agenzia delle Entrate Riscossione tutte le provvigioni spettanti al mandatario debitore fino a concorrenza dell’importo a debito.

Può valutare con un avvocato se valga la pena di adire il giudice delle esecuzioni presso il tribunale territorialmente competente, soprattutto se il suo rapporto di lavoro è di tipo monomandatario (equivalente a quello di rappresentanza commerciale), allo scopo di ottenere che il pignoramento venga limitato in misura pari ad un decimo per importi di provvigione fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

23 Aprile 2019 · Paolo Rastelli


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