Pignoramento del conto corrente dopo il pignoramento dello stipendio

Lo stipendio già decurtato e confluito in conto corrente non può essere toccato da banca e creditore












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Da qualche anno a questa parte sto subendo un pignoramento dello stipendio presso terzi attivato da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), ora, notizia di un paio di giorni fa, sempre Ader ha attivato un pignoramento dei miei conti correnti; ne ho due, su uno percepisco, in quanto disabile, una indennità di accompagnamento che ammonta a circa 530 euro mensili e sul quale dovrei ricevere (1 luglio) degli arretrati che ammontano a 4 mila e 200 euro. L’altro conto invece lo utilizzo per ricevere lo stipendio e per la gestione familiare, piccole donazioni da parte di familiari, pagamento bollette etc. su tutti e due i conti giacciono mediamente cifre irrisorie. Le mie domande: gli arretrati, frutto dell’identità di accompagnamento, potranno essere pignorati? Lo stipendio, che arriva già falcidiato dal prelievo presso il mio datore di lavoro, subirà una ulteriore decurtazione del quinto una volta arrivato sul conto? Infine, a breve sarò licenziato per cessazione dell’attività aziendale, sarebbe utile aprire un nuovo conto per evitare il pignoramento delle somme che mi saranno accreditate in seguito al licenziamento? Ringrazio per l’attenzione che vorrete dedicarmi.

Talvolta capita che il creditore decida di impegnare parte del credito vantato per azionare il pignoramento dello stipendio del debitore e utilizzare il credito residuo nel pignoramento del conto corrente (o di altri beni di proprietà del debitore): può trattarsi di una valida strategia di bilanciamento dei tempi di riscossione coattiva quando l’importo della rata mensile trattenibile nella busta paga del debitore nonché il conseguente piano di ammortamento derivante dal pignoramento dello stipendio (o della pensione) determinano tempi di rimborso del credito azionato incompatibili con le aspettative del creditore; altre volte, invece, dopo il pignoramento dello stipendio si forma un nuovo credito, oppure il cessionario acquista un nuovo credito riferito al medesimo debitore: non potendo agire sulla retribuzione del debitore se non in accodamento, il creditore preferisce allora aggredire il conto corrente del debitore.

Qualora sul conto corrente del debitore afferisse lo stipendio netto del debitore già falcidiato (nella misura di un quinto) in seguito a pignoramento presso terzi (presso il datore di lavoro), banca e creditore procedente non potrebbero toccare lo stipendio già decurtato accreditato in conto corrente (si tratterebbe, infatti, di un doppio pignoramento per debiti della stessa natura concorrenti sullo stesso stipendio – pratica vietata dall’articolo 545 del codice di procedura civile): tuttavia, qualora il giudice non fosse stato correttamente informato del pignoramento dello stipendio già effettuato presso il datore di lavoro ed assegnasse parte dello stipendio accreditato al creditore procedente, il debitore dovrà ricorrere, con l’assistenza di un avvocato, al giudice dell’esecuzione del tribunale per vedere affermate le proprie ragioni.

E’ assolutamente inutile aprire un altro conto corrente per evitare il pignoramento delle somme che saranno accreditate in seguito ad un eventuale licenziamento: infatti, il datore di lavoro dovrà consegnare, per legge, al creditore che ha pignorato lo stipendio il 20% del trattamento netto di fine rapporto e di qualsiasi indennità spettante al dipendente debitore in seguito al licenziamento subito.

La pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento sono impignorabili presso INPS in quanto hanno natura di sussidio e, pertanto, rientrano nelle previsioni dell’articolo 545 del codice di procedura civile laddove dispone che non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

In particolare, l’indennità di accompagnamento è una erogazione a carattere non previdenziale ma assistenziale, in quanto volta a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia, con conseguente applicabilità alla stessa dell’articolo 545 del codice di procedura civile, quando vieta il pignoramento di crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento oppure sussidi dovuti per maternità o malattie erogati da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Tuttavia, una volta che le somme siano state accreditate sul conto corrente possono essere pignorate, poiché il denaro è fungibile, ovvero la sua natura non è distinguibile, nel saldo, dopo l’accredito: anche nell’eventualità dell’espropriazione degli arretrati dell’indennità di accompagnamento, una volta confluiti sul conto corrente, se quest’ultimo risultasse (come nella fattispecie) riservato esclusivamente a ricevere i bonifici dell’indennità di accompagnamento, il debitore inadempiente, sempre con il supporto di un avvocato, potrebbe provare a ricorrere al giudice dell’esecuzione per eccepire che le somme accreditate derivano esclusivamente dalle spettanze dell’indennità di accompagnamento e che il conto corrente è riservato ad accogliere, esclusivamente, solo importi di tale natura (e quindi il saldo del conto corrente non può essere originato da proventi di natura diversa, ma è direttamente riconducibile all’indennità di accompagnamento).

Bisogna tuttavia essere consapevoli che il giudice dell’esecuzione potrebbe rigettare il ricorso, motivandolo con l’osservazione che quando l’indennità di accompagnamento non è destinata al compenso di un accompagnatore, ma produce risparmio, allora il saldo del conto corrente ha comunque modificato la propria natura funzionale e, pertanto, è integralmente pignorabile.

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18 Giugno 2022 · Annapaola Ferri

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