Risarcimento danni » nel giudizio civile è vincolante la sentenza penale di condanna
Nel giudizio civile di risarcimento danni è vincolante la sentenza penale di condanna. La sentenza del giudice penale, che pronunci condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandando la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, ha effetto vincolante, in sede civile, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato. Questi non potrà contestare la condanna al risarcimento, ma solo l'esistenza e l'entità del pregiudizio risarcibile. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione 23633/14. Da quanto si apprende nella pronuncia appena riportata, in tema di risarcimento danni, non si può più contestare davanti al giudice civile la responsabilità accertata dal giudice penale, ma solo l'ammontare del risarcimento richiesto. Secondo quanto disposto dagli Ermellini, infatti, una volta che il giudice penale abbia accertato, in via definitiva, il reato, condannando l'imputato, ma rinviando al giudice civile per la quantificazione del risarcimento danni, non si potrà più mettere in ...
Mia sorella separata, si è vista recapitare il pignoramento della casa: in pratica quando era sposata e in comunione dei beni il marito commise un reato di lesioni contro terzi ed è stato condannato al risarcimento del danno. Adesso lui non ha ancora ottemperato al pagamento e a mia sorella è arrivata la raccomandata di pignoramento in quanto la casa è di comproprietà. 1) Ma trattandosi di una condanna per fatto illecito, (lesioni personali da lui commesse) mia sorella è tenuta a pagare solidalmente per questo risarcimento da reato? Che c'entra qui l'allora comunione dei beni? 2) Inoltre, siccome la casa coniugale è stata a lei e alla figlia assegnata, sarebbe possibile, visto che ancora il pignoramento non è stato registrato al catasto, poter trascrivere la sentenza di separazione al catasto? ...
In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande. Non è consentito, in particolare, parcellizzare l'azione davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, in quanto tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale. Così i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 21318/15. ...