Pignoramento dello stipendio stipendio già gravato da trattenuta coattiva – Ulteriori considerazioni

I tempi per perfezionare un accordo con il creditore, non dovrebbero discostarsi eccessivamente da quelli necessari per il pronunciamento giudiziale












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In riferimento a questa discussione, ho capito che non possono pignorare lo stipendio due volte, e che devono attendere estinzione del primo, ma possono comunque andare avanti con il decreto e devo aspettare udienza del giudice? Nel frattenpo il datore di lavoro accantonerá comunque giusto? Se così fosse sarebbe meglio proporre un saldo e stralcio? Anche se la prima volta non hanno accettato perché non ho molta disponibilità economica. Se vanno avanti per molti mesi non riuscirei a pagare l’affitto aspettando udienza.Il primo debito era 16.000 ora stanno facendo decreto per 2.500 . il mio stipendio è di 1.300, con primo pignoramento mi rimangono 1000.

Il creditore poiché è già beneficiario di un pignoramento dello stipendio del medesimo debitore, per debiti della medesima natura, potrebbe decidere di non notificare l’atto al datore di lavoro dello e procedere avviando il pignoramento di altri beni del debitore, ad esempio, il conto corrente su cui affluisce l’accredito stipendiale: per quanto attiene l’accantonamento da parte del datore di lavoro in attesa dell’udienza giudiziale di assegnazione, va detto che nei casi dubbi, attinenti, ad esempio, la classificazione del debito fra il tipo ordinario, esattoriale o alimentare, il datore di lavoro dovrà necessariamente accantonare ed attendere le indicazioni del giudice. Tuttavia, nella fattispecie, il creditore è il medesimo soggetto che ha azionato il pignoramento precedente, per cui il datore di lavoro potrebbe sicuramente soprassedere.

In ogni caso, e di questo il debitore sottoposto ad azione esecutiva dovrebbe essere consapevole, qualora il datore di lavoro terzo pignorato dovesse optare comunque per l’accantonamento del quinto (che verrebbe restituito dopo il decreto giudiziale) i tempi medi per perfezionare un accordo transattivo a saldo stralcio con il creditore, non dovrebbero discostarsi eccessivamente da quelli necessari per il pronunciamento del giudicante.

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15 Marzo 2023 · Giorgio Martini

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