Quando il pignoramento esattoriale dello stipendio toccherà quota 20% potrò finalmente cambiare residenza senza correre il rischio di danneggiare chi mi ospita?


Pignoramento





Sono sposato in regime di separazione di beni e risiedo in un’altra città per evitare che possano entrarmi in casa a pignorare (con conseguente stress familiare). Equitalia ha pignorato il mio stipendio di dipendente privato per un decimo.

Ora si è aggiunta una sentenza di primo grado che ha condannato la mia ex ditta individuale al pagamento in favore di una banca per circa 80 mila euro. Vorrei sapere soltanto se, quando la banca mi pignorerà un ulteriore quinto dallo stipendio, posso pensare di cambiare finalmente residenza dove risiede mia moglie (e ufficiosamente io), oppure rischio che la stessa banca possa, in aggiunta, ordinare un pignoramento presso l’abitazione? In definitiva può essere pericoloso il cambio di residenza in siffatta situazione?

Nel caso in cui i beni indicati dal debitore non siano sufficienti a soddisfare il credito azionato (espropriazione del conto corrente, degli immobili di proprietà e via discorrendo), o ancora, quando la liquidazione dello stesso appare di lunga durata (ad esempio con il pignoramento dello stipendio), il creditore può promuovere l’azione esecutiva ritenuta più efficace e rapida, ricorrendo anche al pignoramento presso la residenza del debitore quando presume di potervi rinvenire beni la cui vendita coattiva possa condurre al rimborso integrale o di buona parte del credito vantato. E, procedendo, successivamente, con il pignoramento di altri beni (stipendio compreso) per reclamare l’eventuale residuo.

Tuttavia, una volta ottenuto il quinto dello stipendio e l’assegnazione del prelievo sia stata disposta dal giudice – per il tempo necessario a rimborsare il credito originario, gli interessi moratori e quelli legali, nonché le spese di procedura – a meno che il rapporto fra debitore e datore di lavoro non si interrompa, e si incorra nella fattispecie di pignoramento insufficiente, il creditore non può avviare ulteriori azioni esecutive nei confronti del debitore.

Infatti, secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza 23726/2007) non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.

9 Settembre 2017 · Marzia Ciunfrini


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