In tema di espropriazione forzata presso terzi, le leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni sono state estese, nel tempo, al settore del lavoro privato. Ne consegue che i compensi derivanti dai rapporti di agenzia o di rappresentanza commerciale sono pignorabili nei limiti di un quinto.
Questo l’orientamento dei giudici della Corte di cassazione che emerge dalla sentenza 685/12.
L’articolo 86 del DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) dispone che la procedura di iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile é strumentale all’attività di impresa o della professione.
1 Luglio 2018 · Annapaola Ferri