Pignorabilità stipendio e conto corrente












Sono dipendente a tempo indeterminato di azienda privata, ho diversi debiti di natura ORDINARIA con finanziarie che non riesco piu’ ad onorare regolarmente. Non ho beni immobili, la mia abitazione e’ in affitto. Mi verra’ applicato il pignoramento dello stipendio per un quinto.

DOMANDA: oltre al quinto dello stipendio pignorato alla fonte (datore di lavoro) potrei incorrere in altri pignoramenti (quindi aggiuntivi e cumulativi alla trattenuta del quinto), per esempio sulla restante parte di stipendio che mi viene accreditato sul mio conto in banca (con la quale non ho peraltro debiti)?

La risposta al suo quesito la troviamo nell’articolo 545 del codice di procedura civile nella parte in cui dispone che Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Per completezza aggiungiamo che l’importo dell’assegno sociale è al momento pari a 448,52 euro.

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26 Maggio 2016 · Giorgio Martini