Pignorabilità di un unico garage di proprietà di un debitore erariale

I limiti di espropriazione immobiliare per debiti di tipo esattoriale valgono solo per immobili destinati all'uso abitativo: non valgono per un garage


DOMANDA

Sono debitore con il fisco per somme che superano i 120 mila euro: posseggo solo un garage del valore di circa venticinquemila euro sul quale Equitalia ha iscritto ipoteca, gradirei sapere se il fisco può pignorarlo e metterlo all’asta anche se il valore dell’immobile non supera i 120 mila euro.


RISPOSTA

Purtroppo per lei, i limiti di espropriazione immobiliare per debiti di tipo esattoriale valgono solo per immobili destinati all’uso abitativo.
Infatti, l’articolo 50 (Espropriazione immobiliare) del DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) stabilisce che l’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.


9 Aprile 2024 - Paolo Rastelli


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