Pignorabilità di Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) , Assegno per invalidità civile (AIC) e Indennità di Accompagnamento


L’assegno di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento non sono pignorabili in quanto importi erogati a titolo assistenziale (art. 545 cpc)


Ho ricevuto una raccomandata da parte di una società di recupero crediti per una cessione che avevo chiesto quando lavoravo, poi sono stato licenziato la società si è trattenuta il TFR ma ancora ero in debito con la finanziaria cessionaria: hO 50 anni, sono invalido civile al 100% e nel 2020 mi hanno assegnato inabilità ed attualmente percepisco di IO 740 euro al mese più invciv di 280 euro, più accompagnamento di 500 euro. La mia domanda è adesso che cmq non lavoro cosa rischio? Possono toccare la.pensione IO o quella INVCIV?

L’assegno per invalidità civile (categoria INVCIV) ha carattere assistenziale, spetta anche se non si hanno contributi lavorativi versati e può prevedere anche una ulteriore indennità di accompagnamento: l’assegno di invalidità ordinaria (detta anche contributiva o da lavoro – IO) si differenzia dall’invalidità civile perché ha carattere contributivo, ossia richiede il versamento di un certo numero di contributi. In particolare, bisogna contare su un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno tre anni versati nell’ultimo quinquennio (requisito contributivo).

L’assegno di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento non sono pignorabili in quanto importi erogati a titolo assistenziale, ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile.

La pensione di categoria IO, ovvero, l’Assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta, è in teoria pignorabile ma in pratica non lo è, dal momento la la parte eccedente il minimo vitale (ad oggi circa 1007 euro) è nulla.

1 Settembre 2023 · Loredana Pavolini





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