DOMANDA
Sono una docente di scuola primaria con un fratello disabile articolo 3 comma 3 (gravità).
Posso richiedere i 3 giorni di permesso per assistenza familiare? Specifico che mio fratello è sposato ma la moglie è una lavoratrice autonoma e non c’è sempre. Il mio papà è deceduto e mia mamma ha più di 80 anni ed abita in un’altra regione.
RISPOSTA
Il congedo straordinario spetta alla sorella per l’assistenza al fratello disabile in situazione di gravità (articolo 3 comma 3 legge 104/1992: la sorella deve avere un rapporto di lavoro dipendente privato in corso (sono esclusi i lavoratori a domicilio e i lavoratori domestici – nel pubblico impiego i permessi giornalieri ex legge 104/1992 per assistere il fratello disabile in situazione di gravità, possono essere utilizzati dalla sorella lavoratrice, a condizione che il fratello disabile grave non sia ricoverato a tempo pieno). Il congedo spetta alla sorella lavoratrice dipendente, che convive con il fratello disabile grave.
È necessario inoltre che il fratello da assistere, portatore di handicap in situazione di gravità, non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove il fratello disabile da assistere sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle ulteriori seguenti situazioni:
– il coniuge convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratrice autonoma;
– entrambi i genitori del disabile siano deceduti o totalmente inabili.
Conclusioni: in base a quanto esposto chi ci scrive può fruire dei permessi ex legge 104/1992 se e solo se convive con il fratello disabile da assistere, dal momento che risulta rispettata l’altra condizioni e cioè che il fratello portatore di handicap sia coniugato e convivente con un soggetto che svolga attività di lavoro autonomo.
Il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo 151/2001 prevede che il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta del congedo; nella circolare 39/2023 l’INPS sottolinea a tal proposito che, laddove sia instaurata successivamente, la convivenza, deve essere garantita – mediante dichiarazione dell’interessato ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 – per tutta la durata del congedo.
23 Settembre 2024 - Tullio Solinas
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