Congedi straordinari ai sensi della legge 104/1992 per assistere un fratello disabile in condizioni di gravità

La sorella che assiste il fratello disabile grave deve convivere con l'assistito per poter fruire dei congedi straordinari previsti dalla normativa vigente


DOMANDA

Sono una docente di scuola primaria con un fratello disabile articolo 3 comma 3 (gravità).
Posso richiedere i 3 giorni di permesso per assistenza familiare? Specifico che mio fratello è sposato ma la moglie è una lavoratrice autonoma e non c’è sempre. Il mio papà è deceduto e mia mamma ha più di 80 anni ed abita in un’altra regione.


RISPOSTA

Il congedo straordinario spetta alla sorella per l’assistenza al fratello disabile in situazione di gravità (articolo 3 comma 3 legge 104/1992: la sorella deve avere un rapporto di lavoro dipendente privato in corso (sono esclusi i lavoratori a domicilio e i lavoratori domestici – nel pubblico impiego i permessi giornalieri ex legge 104/1992 per assistere il fratello disabile in situazione di gravità, possono essere utilizzati dalla sorella lavoratrice, a condizione che il fratello disabile grave non sia ricoverato a tempo pieno). Il congedo spetta alla sorella lavoratrice dipendente, che convive con il fratello disabile grave.
È necessario inoltre che il fratello da assistere, portatore di handicap in situazione di gravità, non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove il fratello disabile da assistere sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle ulteriori seguenti situazioni:
– il coniuge convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratrice autonoma;
– entrambi i genitori del disabile siano deceduti o totalmente inabili.
Conclusioni: in base a quanto esposto chi ci scrive può fruire dei permessi ex legge 104/1992 se e solo se convive con il fratello disabile da assistere, dal momento che risulta rispettata l’altra condizioni e cioè che il fratello portatore di handicap sia coniugato e convivente con un soggetto che svolga attività di lavoro autonomo.
Il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo 151/2001 prevede che il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta del congedo; nella circolare 39/2023 l’INPS sottolinea a tal proposito che, laddove sia instaurata successivamente, la convivenza, deve essere garantita – mediante dichiarazione dell’interessato ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 – per tutta la durata del congedo.



23 Settembre 2024 - Tullio Solinas


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