Quadriennio di riferimento della NASpI

Quadriennio di riferimento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)

Il quadriennio di riferimento della NASpI si calcola a partire dal 1.o giorno del 4.o anno precedente la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro


DOMANDA

Vorrei chiedere un chiarimento in merito al calcolo del quadriennio di riferimento per la NASpI.
Nel mio caso, l’ultimo rapporto di lavoro terminerà il 31/08/2027 e la domanda NASpI verrà presentata dal 01/09/2027.
Vorrei sapere con precisione da quale data deve essere calcolato a ritroso il quadriennio di riferimento per individuare la contribuzione utile ai fini della NASpI.
In particolare, chiedo se il quadriennio debba essere considerato:
* dal 01/09/2023 al 31/08/2027, considerando i quattro anni precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione;
oppure
* dal 31/08/2023 al 31/08/2027, considerando i quattro anni precedenti la data di cessazione del rapporto.
La questione è rilevante perché ho un precedente periodo lavorativo fino al 31/08/2023 e vorrei sapere se il 31/08/2023 rientrerà o meno nel quadriennio utile per la NASpI.
Chiedo cortesemente, se possibile, di indicarmi anche il riferimento normativo o la circolare INPS che chiarisce il criterio da applicare.

RISPOSTA

Il quadriennio di riferimento della NASpI si calcola a partire dal primo giorno del quarto anno precedente la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

Si prende la data dell’ultimo giorno lavorato (o di fine contratto).Si retrocede, a ritroso, esattamente di 4 anni (48 mesi) da quella data, e tutte le settimane di contribuzione e gli stipendi percepiti in questo blocco temporale di 48 mesi servono per verificare i requisiti e calcolare l’importo. Se nel corso del quadriennio ci sono stati periodi particolari, l’INPS permette di “allungare” il quadriennio stesso (fenomeno della neutralizzazione), spostando indietro il limite dei 4 anni per recuperare i contributi utili. Tra questi eventi figurano: Malattia e infortunio sul lavoro. Maternità (durante il congedo obbligatorio). Periodi di cassa integrazione o mobilità. Lavoro all’estero in paesi extracomunitari.

Per quanto la riguarda, il periodo che verrà preso in considerazione va dal primo settembre 2023 al 31 agosto 2024.

L’indennità è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi quattro anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente standard (4,33).

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un aiuto economico mensile per chi perde il lavoro per colpa non propria. È nata con il Decreto Legislativo 22/2015. Spetta a chi ha almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni e fa domanda all’INPS entro 68 giorni.

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26 Agosto 2026