Ho perso il lavoro e non posso pagare le rate del mutuo – Come guadagnare tempo?






Ho da poco perso il lavoro e, tra le tante difficoltà, non sono in grado di poter pagare, momentaneamente, le rate del mutuo. Come posso fare: esiste qualche strumento che mi consente, nel frattempo, di evitare il pagamento e prendere tempo?

Grazie al fondo di solidarietà, per i mutuatari in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo c’è la possibilità per le banche di concedere la sospensione, per un massimo di 18 mesi.

L’ammissione al beneficio e’ subordinata esclusivamente all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

  1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  2. cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  3. morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, numero 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Il fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo rimborsa al mutuatario gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro.

Per parametro di riferimento si intende:

  1. per i mutui regolati a tasso variabile, l’Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all’Euribor, l’Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate;
  2. per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell’ammortamento, ovvero, se non disponibile, la quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore.
  3. per i mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e variabile, il parametro di indicizzazione vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione;
  4. per i mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili, il parametro previsto dalla lettera a) per la quota regolata a tasso variabile ed il parametro previsto dalla lettera b) per la quota regolata a tasso fisso.

Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Una volta ripreso l’ammortamento, il mutuatario dovrà sopportare anche il pagamento della quota interessi delle rate sospese per la parte relativa allo spread applicato dalla banca mutuante.

Il fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo non copre più i costi per:

  •  gli onorari notarili anticipati dalla banca
  •  le spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per almeno 5.000 euro l’anno;
  •  le spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento della casa per cui è stato destinato il mutuo per almeno 5.000euro l’anno;
  •  le spese per l’aumento della rata del mutuo a tasso variabile (prima era del 25% in caso di aumento delle rate semestrali e del 20% per le rate mensili).

La sospensione del pagamento delle rate non comporta l’applicazione di nessuna commissione o spesa d’istruttoria.

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui:

  1. oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, numero 130;
  2. erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell’articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga;
  3. che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purche’ tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi.

La domanda va presentata alla banca che ha erogato il finanziamento, la quale a sua volta gira la richiesta al Consap, la concessionaria incaricata di gestire il Fondo di solidarietà.

La richiesta va corredata dal modulo di richiesta debitamente compilato, dalla carta d’identità, da una certificazione del reddito Isee e, a seconda della particolare contingenza, dalla lettera di licenziamento o da una copia del contratto di lavoro.

Entro un mese dalla presentazione della domanda la Consap contatta la banca informandola degli esiti della richiesta stessa. In caso di accoglimento bisognerà attendere 30 giorni prima che la sospensione divenga effettiva.

14 Settembre 2017 · Andrea Ricciardi


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