Perdita del bagaglio da parte del vettore aereo durante il viaggio di nozze – Posso chiedere il risarcimento danni morali?


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Per il mio matrimonio mi è stato regalato, dai miei suoceri, un viaggio di nozze da sogno alle maldive: durante il volo intercontinentale, però, il mio bagaglio è stato smarrito.

Mi è stato recapitato, a vacanza terminata, solo dopo 15 giorni dallo smarrimento, in Italia.

Durante la luna di miele sono stato costretto ad acquistare vestiti qua e là, con mio grande disagio.

Altri molti oggetti indispensabili, di uso comune, non ho potuto utilizzarli, e la cosa ha provocato molto stress sia a me che a mia moglie.

Sto trattando il risarcimento danni patrimoniale: vorrei sapere, per prima cosa, quanto posso ottenere.

Inoltre, dato la vacanza completamente rovinata, posso chiedere anche il risarcimento danni morali?

Per quanto riguarda i danni patrimoniali connessi allo smarrimento e alla consegna in ritardo del bagaglio del passeggero, ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, recante l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore è fissata nella misura di 1164 euro per passeggero.

Dunque è questa la somma massima, in linea teorica, secondo la normativa, che copre ogni tipo di danno di qualunque natura esso sia, patrimoniale o non.

Ora lei sta chiedendo, praticamente, se il limite previsto per i danni derivanti dalla perdita del bagaglio valga per i soli danni materiali, o anche per quelli non patrimoniali (ovvero, come nel suo caso, lo stress ed i disagi psicologici conseguenti alla indisponibilità degli oggetti personali)

Su questo tema è intervenuta la Corte di Cassazione, sentenza 14667/15, chiarendo, dapprima, che i danni derivanti dalla perdita del bagaglio non possano ascriversi alla fattispecie del cosiddetto danno da vacanza rovinata, che riguarda il diverso aspetto della responsabilità dell’organizzatore e del venditore per le obbligazioni assunte con la vendita di un pacchetto turistico.

Gli Ermellini hanno, però, spiegato, che è lasciata ai singoli Stati la libertà di prevedere o meno il risarcimento del danno non patrimoniale (morale): è sovranità nazionale decidere se risarcire o meno, oltre al danno materiale, il danno non patrimoniale subito.

L’unico spiraglio, dunque, per lei, è quello di rivolgersi al giudice nazionale invocando il risarcimento del danno morale ex art. 2059 del codice civile, dimostrando il nesso tra perdita del suo bagaglio e il disagio psicologico conseguente.

Infatti, c’è da sapere che l’ordinamento italiano, e in particolare i princìpi in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, derivanti dalla perdita del bagaglio, è subordinato alla dimostrazione del nesso causale tra la ritardata consegna dei bagagli ed il pregiudizio non patrimoniale lamentato, ossia lo stress ed i disagi psicologici conseguenti alla indisponibilità degli oggetti personali.

6 Dicembre 2017 · Giovanni Napoletano


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