Percentuale di calcolo degli interessi sulle cartelle esattoriali


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Giorni fa mi sono recata presso gli Uffici dell’Equitalia al fine di chiedere la rateizzazione per il pagamento di cartelle esattoriali relative a multe per violazioni al codice della strada.

Vi interpello perchè da un servizio andato in onda giorni fa sembra che Equitalia applichi una percentuale di calcolo di interessi sulle cartelle relative alle multe che, secondo la Cassazione, non dovrebbe applicare.

Posso sapere quali interessi deve applicare l’Equitalia su cartelle non pagate, da quando essi decorrono e, se possibile, le modalità di calcolo?

La giurisprudenza di legittimità (sentenza 22100/2007 della Suprema Corte di cassazione) ha ritenuto illegittimi gli interessi del 10 per cento semestrali applicati da Equitalia per cartelle esattoriali originate da multe e comunque da sanzioni amministrative.

Nella sentenza i giudici di Piazza Cavour spiegano non è un diritto dello Stato incassare interessi su sanzioni amministrative che si configurano come vera e propria tassa aggiuntiva.

In caso di ritardi o omissione del pagamento della sanzione, spiegano i giudici di Cassazione, va applicata l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche gli aumenti semestrali del 10 per cento.

A difesa di Equitalia c’è da dire che le spese e le maggiorazioni dovute all’ente creditore dipendono dal tipo di tributo. Per le sanzioni amministrative (comprendenti le multe al codice della strada) la maggiorazione e’ del 10% semestrale.

Essa e’ fissata dall’articolo 27 della legge 689/81 e viene calcolata da quando la sanzione e’ diventata esigibile (solitamente la scadenza dei 60 gg utili per pagare la multa) fino al giorno di trasmissione del ruolo all’agente della riscossione.

Per concludere due notizie, una positiva e l’altra negativa.

Cominciamo con la buona nuova. Alle cartelle esattoriali originate da sanzioni amministrative (tipicamente le multe per violazione al codice della strada) non vanno applicati interessi. Nè semestrali, nè annuali, nè poliennali. Punto.

Passiamo alla mala nuova. Equitalia applica semplicemente la legge. Un qualsiasi funzionario Equitalia che non facesse gravare gli interessi semestrali del 10% sulle cartelle esattoriali originate da sanzioni amministrative, passerebbe dei guai (magari andrebbe pure in galera, mentre altri, con rimborsi elettorali, comprano lauree in Svizzera ed automobili di classe per portare a spasso la puttana o il gigolò di turno). Ai politici piace da un pò di tempo schernirsi in silenzio dietro l’alibi Equitalia, un comodo capro espiatorio. Per pagare i rimborsi elettorali – a questa inutile classe politica – gli interessi del 10% semestrali (semmai anche mensili) servono. Eccome.

Ragion per cui, molti ingenui cittadini presenterannno ricorso per vedersi restituito il maltolto. Ma, come già accaduto nel 2008 – con le cartelle esattoriali prive dell’indicazione del responsabile del procedimento – i politici, di destra, di sinistra e di centro, confezioneranno, di comune accordo, una legge retroattiva che darà nuova verginità alla norma dichiarata illegittima dalla Cassazione. E, semmai, proprio per prenderci in giro come fanno da sempre, stabiliranno che dall’entrata in vigore della legge gli interessi sulle cartelle esattoriali originate da sanzioni amministrative non saranno più del 10% semestrale ma, udite, udite, del 9,9% con capitalizzazione di 180 giorni.

11 Aprile 2012 · Carla Benvenuto


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