Pingnoramento esattoriale della pensione


Pignoramento pensione





Ricevo una pensione di 1400 euro e una reversibilità di 2000 euro: in caso di pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate so che può essere pignorata la parte che eccede una volta e mezzo il minimo vitale (quindi quello che eccede 680 euro) in una percentuale pari a 1/10 per pensioni inferiori a 2500 euro e 1/7 per pensioni comprese tra 2500 e 5000 euro.

Non mi è chiaro come deve essere fatto il conteggio mensile, ovvero:

– se si sommano pensione e reversibilità (1400+2000=3400 euro), si sottrae il minimo di 680 euro e si applica la percentuale di 1/7 visto che la somma supera i 2500 euro, quindi se il pignoramento può essere di (3400-680)/7=388 euro;

– se si sottrae il minimo sia a pensione che a reversibilità e si applica la percentuale di 1/10 essendo entrambe le pensioni sotto i 2500 euro (quindi si parla di un pignoramento di (1400-680)/10 per la pensione e (2000-680)/10 per la reversibilità, quindi un totale di 72+132=204 euro;

-se si sottrae il minimo solo alla pensione, quindi (1400-680)/10=72 euro, mentre alla reversibilità si blocca 1/10 sull’importo totale, ovvero 2000/10=200 euro per un totale di 72+200=272.

Infine mi sorge il dubbio sulla percentuale che verrebbe applicata nel senso che il creditore è l’Agenzia delle Entrate, quindi la percentuale dovrebbe essere 1/10 per pensioni al di sotto dei 2500 euro… però chi richiede la riscossione del credito sarà immagino un’altra società, quindi la percentuale dovrebbe essere 1/5 e non 1/10?

Per quel che riguarda il pignoramento esattoriale della pensione, cioè il prelievo coattivo sul rateo pensionistico per debiti verso la Pubblica Amministrazione azionati da Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), l’articolo 72 ter del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, parla chiaro stabilendo che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2 mila e 500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2 mila e 500 euro e non superiori a 5 mila euro. Resta ferma la misura di 1/5 se le somme corrisposte a titolo di stipendio superano i cinquemila euro.

Ne deriva che per il pignoramenti della pensione per crediti esattoriali azionati da ADER non è prevista alcuna forma di riduzione dei limiti di pignorabilità previsti dal DPR 602/1973 rispetto all’articolo 545 del codice di procedura civile. E ciò, probabilmente, è riconducibile alla circostanza che il legislatore ha già temperato i limiti di pignorabilità della pensione, stabilendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti di 1/5.

Pertanto alla somma della pensione di vecchiaia, o di anzianità e di quella di reversibilità, sottratto il minimo vitale (pari a 680 euro), si ottiene l’importo pignorabile. Sull’importo pignorabile si applica il 20%, che è quanto sarà trattenuto mensilmente dall’INPS in caso di azione esecutiva promossa da ADER.

Nella fattispecie lei subirà un prelievo mensile di 544 euro circa.

14 Febbraio 2019 · Paolo Rastelli


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