Passaggio di ruolo da un Ministero all’altro con stipendio gravato da cessione del quinto





Cessione del quinto





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Vorrei sapere se ho particolari adempimenti da sostenere non appena riceverò la proposta di ruolo dal Ministero dell’Istruzione a quello dell’Università e Ricerca: attualmente ho un prelievo del quinto dello stipendio iniziato a ottobre 2020 che terminerà tra 10 anni tramite Prestiter (ex prestito Inpdap) e dall’agenzia competente mi hanno informato sul fatto che, dal momento della mia richiesta di aspettativa senza assegni effettuata alla attuale amministrazione (Ministero Istruzione), anche se dovessero decorrere più di trenta giorni dal pagamento del primo stipendio con la nuova amministrazione (Ministero dell’Università), le rate saranno recuperate anche in unica soluzione che comprenda la momentanea mancata erogazione dello stipendio.

Per maggior scrupolo mi hanno consigliato di contattare anche la locale sede della Ragioneria dello Stato per quanto concerne l’eventuale ulteriore dubbio anche se hanno precisato che si tratta di due Ministeri giuridicamente analoghi seppur con diverso trattamento economico e previdenziale.

Premesso, come lei ha anche precisato alla fine del quesito, che Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Università e Ricerca, pur inquadrando i propri dipendenti con diverso trattamento economico e previdenziale, sono, in realtà, una cosa sola (MIUR) e che dunque nemmeno si prospetta un sostanziale cambio di amministrazione nel passaggio di ruolo – il che dovrebbe ben rassicurare sulla continuità del prelievo – la cosa giusta, secondo noi, è stata quella di informare tempestivamente, di questo passaggio di competenze amministrative, la finanziaria cessionaria del quinto che in convenzione ha erogato il prestito, in modo che il creditore possa monitorare la situazione (in pratica si tratta dell’unico soggetto, oltre al debitore, ad essere effettivamente interessato alla regolare continuità delle trattenute) ed evitare destabilizzanti e sempre indesiderati recuperi in un’unica soluzione presso la “nuova” amministrazione derivanti dalla circostanza che la “vecchia” amministrazione la collocherà in aspettativa senza assegni.

Insomma, come lei ha già ampiamente intuito, l’obiettivo principale da conseguire è stato, a nostro sommesso parere, il mettere al corrente il creditore della possibile esigenza di dover notificare anche alla “nuova” amministrazione la circostanza che sulla busta paga del dipendente grava una cessione del quinto.

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6 Febbraio 2021 · Michelozzo Marra

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