Procedura di notifica di atti giudiziari (penali e civili) via UNEP

Non tutti gli uffici UNEP, per la notifica di atti giudiziari, penali e civili, sono in grado di effettuare notifiche via PEC












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Nei giorni scorsi ho ricevuto la visita di un Ufficiale Giudiziario del Giudice di Pace (GdP), almeno così mi è stato riferito, ma come spesso accade ero assente al mio indirizzo di residenza. Vorrei cortesemente conoscere meglio la procedura, ovvero se la notifica di un decreto ingiuntivo, precetto o pignoramento è già valida e/o quanti ‘passaggi’ l’Ufficiale è tenuto ad espletare nel suo mandato di notificatore. Inoltre, dato che ho attivato recentemente un indirizzo di posta elettronica certificata ed il ritiro on-line delle raccomandate A/R, vorrei sapere se risulta sia possibile chiedere di ricevere eventuali atti per via telematica all’UNEP.

Non tutti gli uffici UNEP, per la notifica di atti giudiziari, penali e civili, sono in grado di effettuare notifiche via PEC (bisognerebbe informarsi presso l’UNEP di riferimento per lo specifico GdP). Di solito l’atto da notificare viene consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica ai sensi degli articoli 137, 139 e 140 del codice di procedura civile.

Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico (il che accade qualora il destinatario non sia un soggetto obbligato dalla legge ad avere una casella di posta elettronica, ma l’indirizzo di posta elettronica sia stato dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore e l’ufficio UNEP territorialmente competente non è in grado di provvedere alla notifica telematica, l’ufficiale giudiziario esegue la notifica mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi.

Se la notifica dell’atto non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, ma l’atto può essere consegnato nelle mani di un soggetto abilitato dalla legge (persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda) a ricevere l’atto per conto del destinatario, l’ufficiale giudiziario deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notifica, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.

In mancanza delle persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, la copia può essere consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notifica, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità, e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità temporanea del destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone autorizzate a prendere in consegna l’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

In questo caso la notifica, in assenza di ritiro da parte del destinatario, si dà per correttamente perfezionata decorsi dieci giorni di giacenza presso l’albo pretorio comunale.

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5 Giugno 2023 · Lilla De Angelis

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