In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo, in contrario, la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione, quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso. Peraltro, bisogna ricordare che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione, quindi una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce ...
Siamo due coniugi, senza figli, invalidi 100% con Indennità di Accompagnamento (IA) e degenti in via continuativa in una RSA nella regione Lazio in mantenimento alto e residenti nella stessa in convivenza anagrafica. In merito alla scala di equivalenza vorrei evidenziare l'incongruenza e forte sperequazione nei confronti di soggetti disabili: in particolare, all'atto della compilazione della DSU e compilando i quadri FC1 e FC7 emerge una singolare anomalia relativa alla maggiorazione di 0,5 o 1 (prevista per i disabili in convivenza anagrafica presso RSA). In particolare, se solo uno dei due coniugi è in convivenza anagrafica l'algoritmo della scala di equivalenza è pari a 3 (1 per il nucleo e 1+1 di maggiorazione), mentre se entrambi i coniugi sono in convivenza anagrafica (quindi il nucleo familiare è correttamente composto da 2 persone) la scala di equivalenza è pari a 2,57 (1,57 e 0,5+0,5) di maggiorazione. Ora, se secondo il punto ...
Comunione legale fra coniugi e azione surrogatoria del creditore particolare di uno dei coniugi
La comunione legale è una istituto diverso dalla comunione ordinaria. Nella comunione ordinaria, le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali, e ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa comune nei limiti della sua quota. La comunione dei beni fra coniugi, invece, è una comunione senza quote. In essa, i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione. Conseguentemente il trasferimento di un bene appartenente alla comunione legale fra coniugi dà luogo all'obbligo, a carico del coniuge intestatario del bene, di riconoscere all'altro coniuge il "credito" relativo al valore del bene alienato: inteso tale credito non come una pretesa immediatamente azionabile dall'altro coniuge, ma soltanto come quello di una "posta attiva" da conteggiare nella determinazione finale dei rapporti di dare ed avere in ...