Pagare Equitalia o un prestito personale?












Ho uno stipendio di circa 1400 euro con un mutuo da pagare di circa 500 euro al mese in più due finanziamenti con rate da 100 e 170 fino al 2014 per un totale di circa 800 euro di uscite,senza considerare le bollette di acqua luce e gas e quello che serve per mangiare con moglie e figlio con meno di un anno e quindi tirando la cinghia lo stipendio andrebbe tutto e fino a qui tutto bene diciamo.

Ma il problema grosso è che da una recente attività chiusa due anni fa, all’equitalia sono debitore di circa 30.000 euro.

Adesso quello che vi chiedo è: se all’equitalia chiedo la rateizzazione dei 30000 euro, non potrò piu pagare gli altri finanziamenti che ho in corso, e a cosa andrei incontro? cosa mi consigliate di fare?

Interrompendo adesso i pagamenti alle finanziarie e non rateizzando il debito Equitalia, quello a cui si va incontro nel breve – medio periodo è il pignoramento di due quinti dello stipendio, pari a 560 euro.

La metà del suo stipendio è di 700 euro. Se lei, fino a quando i pignoramenti non andassero in porto (un pò di tempo ci vuole) riuscisse ad ottenere un ulteriore prestito con una cessione del quinto, tutto l’importo della rata per la cessione superiore a 140 euro le lascerebbe comunque impignorabile la metà dello stipendio, pari a 700 euro.

Per migliorare la sua situazione potrebbe anche pensare ad una separazione consensuale da sua moglie. Ma questa dovrebbe essere definita prima dell’interruzione dei pagamenti agli attuali creditori e prima che Equitalia dia avvio alle procedure esecutive. L’assegno mensile per gli alimenti all’ex coniuge (non quello destinato al mantenimento dei figli) va a diminuire la quota pignorabile dagli altri creditori.

Le faccio un esempio per chiarire i concetti espressi.

Supponiamo che lei ottenga una cessione del quinto con una trattenuta mensile di 220 euro sullo stipendio. Supponiamo che in seguito ad una separazione legale venga attribuito all’ex coniuge un assegno mensile pari a 480 euro. Supponiamo che lei decida di non pagare i finanziamenti e non rateizzare Equitalia.

I creditori che volessero procedere al pignoramento del suo stipendio si troverebbero di fronte al fatto che gli importi ceduti e quelli destinati a soddisfare i crediti alimentari dell’ex coniuge assommano già a 700 euro, pari alla metà dello stipendio percepito, con un importo pignorabile residuo pari a zero euro.

Infatti la somma dei ratei mensili per la cessione ottenuta dal lavoratore dipendente, l’importo destinato agli alimenti dell’ex coniuge e le quote per i pignoramenti conseguenti a debiti ordinari (finanziarie, banche e privati) e speciali (Equitalia) non onorati, non può superare, per legge, la metà dello stipendio percepito.

Il problema resta la casa, che sarebbe aggredibile sia dai creditori ordinari che da Equitalia. Va alienata adesso, prima che sia troppo tardi. La presenza di un mutuo e di una ipoteca primaria da parte della banca, può non costituire ostacolo alla vendita coattiva promossa dagli altri creditori procedenti.

Infatti, la vendita coattiva di un immobile gravato da ipoteca può, nel tempo, diventare economicamente conveniente per il creditore non ipotecario. In funzione della diminuzione del capitale residuo, che il mutuatario deve rimborsare, nonché dell’apprezzamento cui è soggetto il bene.

Tuttavia, la soluzione di una separazione legale dal coniuge, apporterebbe i suoi effetti benefici anche per quanto riguarda l’eventuale espropriazione coattiva della casa da parte dei creditori non ipotecari.

Infatti, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in sede di separazione, pur non idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell’assegnatario, integra un diritto di natura personale (Corte Costituzionale, sentenza n. 454/1989; Cassazione, sentenza del 23 marzo 2006, n. 4719; Cassazione, Sezioni Unite, 29 luglio 2002, n. 11096).

Il diritto di natura personale è praticamente equivalente ad un diritto reale salvo il fatto che si estingue qualora l’assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, oppure conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

E’ evidente che una volta assegnata la casa coniugale al coniuge il valore dell’immobile subirà un brusco deprezzamento, anche in sede di vendita all’asta, sempre ammesso che, in queste condizioni, si riesca a trovare un compratore.

Nell’ipotesi remota in cui comunque qualcuno fosse disposto ad acquistare il bene, al debitore rimarranno più debiti di quanti ne potrebbero rimanere nel caso in cui la casa fosse coattivamente venduta libera da assegnazione. Intanto, però, la moglie ed i figli del debitore avranno diritto ad occuparla ed anche il debitore, in attesa di trovare una sistemazione adeguata, potrebbe esservi ospitato.

La legge non vieta la coabitazione di coniugi separati legalmente, soprattutto in questi tempi tristi in cui uno stipendio non basta per affittare una camera ammobiliata, specie nelle grandi città. Per cui, spesso non resta altra soluzione, per non dormire alle intemperie, che sperare nello spirito di ospitalità della propria ex.

Certo, mi rendo conto che quelle prospettate non sono soluzioni indolori. Ma a fronte di una situazione debitoria ormai insostenibile, come la sua, ci vuole coraggio e determinazione per uscirne. A meno che non si decida di attendere l’aiuto della Divina Provvidenza …

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6 Aprile 2012 · Tullio Solinas