Pagamento parziale di multa stradale – Quali conseguenze?


Multa, notifica atti, pagamento del verbale di multa, Pagamento della multa in misura ridotta





Qualche giorno fa ho ricevuto dal Comando di Polizia Locale di un comune un avviso di pagamento per il saldo di una multa del 2017 (che non avevo contestato perchè era giusta).

La multa mi era stata recapitata a casa a fine maggio 2017, ma ero assente all’estero per alcune settimane, quindi l’ho ritirata in posta il 19 giugno, e l’ho pagata due giorni dopo, il 21 giugno, nella misura ridotta del 30% (l’importo originario era 163 Euro, ridotti a 129,10).

Ora l’avviso di pagamento di qualche giorno fa mi segnala un “Importo originale” di 163, un “Importo esecutivo” di 326 (il doppio) un “Importo spese” di 15, e mi chiede il saldo della differenza rispetto ai 129,10 che ho pagato, cioè 211,90.

Ho due domande:
1-Ho pagato la multa appena ne ho avuto sentore, prima mi era impossibile conoscerne l’esistenza. Ma una volta non si diceva che “Nemo ad impossibilia tenetur”? E’ giustificato che non mi sia stato riconosciuto lo sconto del 30% per il pagamento entro 5 giorni (io ne ho impiegati 2 !)?

2-Quand’anche fosse giustificato il punto 1, è lecito che mi venga raddoppiato l’importo originario della multa (163 x 2 = 326)? Non bisognerebbe raddoppiare solo la parte che loro sostengono che io abbia omesso di pagare (cioè 163 – 129,10 = 33,90 x 2 = 67,80)?

Nota bene: in questi 3 anni e mezzo non ho mai ricevuto nessun sollecito, nessuna segnalazione, nessuna richiesta, salvo appunto quella di qualche giorno fa, su cui c’è scritto “Ultimo avviso”, anche se non ce ne sono stati altri.

Quando il verbale di sanzione amministrativa viene recapitato al destinatario e questi risulta assente, l’atto viene depositato in giacenza presso l’ufficio postale e risulta correttamente notificato, se nessuno provvede al ritiro, nel decimo giorno dalla data in cui il tentativo di notifica è andato a vuoto. Nella fattispecie, ipotizzando il tentativo di consegna avvenuto il 31 maggio, la notifica del verbale di multa risultava essere stata perfezionata il 10 giugno. Dal 10 al 15 giugno sarebbe stato possibile pagare la multa beneficiando dello sconto del 30%. L’operazione di versamento effettuata il 21 giugno, equivale a non aver pagato la multa.

Infatti, l’articolo 206 del Codice della Strada prevede che il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione dell’obbligazione. La somma versata é tenuta in acconto per la completa estinzione dell’obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo (da affidare alla riscossione coattiva del concessionario) è pari alla differenza tra quella dovuta e l’acconto fornito.

Legittimamente, la sanzione amministrativa notificata a maggio 2017 e non pagata entro 60 giorni dalla data di notifica è stata gravata da interessi legali semestrali del 10% (che maturano dalla data di notifica alla data di iscrizione a ruolo), non ha potuto fruire del beneficio del pagamento in misura ridotta, è stata aggiornata alla misura pari alla metà del massimo edittale (invece del minimo edittale di cui si beneficia quando il pagamento viene effettuato entro 60 giorni). Poichè il minimo edittale corrisponde generalmente a circa 1/4 del massimo edittale, l’importo della multa, al netto degli interessi semestrali e delle spese di notifica, in pratica quasi raddoppia.

Quindi, per rispondere alle domande poste: secondo la normativa vigente, corretto che non le sia stato riconosciuto il beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa; corretto che l’importo della sanzione amministrativa irrogata sia, nel frattempo, raddoppiata.

3 Dicembre 2020 · Giuseppe Pennuto


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