Pagamento morosità bollette luce e gas defunto


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Nel momento in cui è morto mio padre (del quale stiamo facendo in questi giorni la rinuncia all’eredità per debiti), a lui erano intestate le utente di gas e elettricità di 2 case, la prima, che non era di suo possesso ne aveva la residenza (è di proprietà del fratello dove ci vive con la mamma), e la seconda dove aveva solo la residenza ma non il possesso in quanto è della mamma. (non aveva possesso di nessun immobile).

Il pagamento delle bollette veniva effettuato con rid sul c.c. della mamma.

Subito dopo la morte è stato bloccato il rid bancario come consiglio dell’avvocato, ed è stata fatta voltura delle utente sul fratello (per la casa di sua proprietà) e sulla mamma (per la casa di sua proprietà).

Il problema è che le bollette di 2 mesi (Gennaio e Febbraio) sono state fatturate a nome del Papà ma ovviamente non pagate poiché rifiutate del blocco del rid.(ci han detto che pagarle avrebbe causato l’accettazione tacita dell’eredità).

Ora la società di recupero crediti ci pressa ed esige il pagamento, e minaccia di staccare le utente benché sia stata fatta la voltura, poiché la stessa e stata fatta tra famigliari e anche se c’è in atto la rinuncia all’eredità.

L’avvocato dice di non pagare, ma siamo terrorizzati di rimanere senza gas e luce. Ma se noi pagassimo con bollettino dove non risoluta allo stato pratico il nome di chi paga, che quindi potrebbe essere chiunque al di fuori dell’asse famigliare, correremmo il rischio dell’accettazione tacita dell’eredità?

Il fornitore può veramente tagliare luce e gas se non viene estinto il debito?

Bisogna innanzitutto chiarire la differenza fra voltura e subentro di utenze domestiche: la voltura è il contestuale passaggio del contratto di fornitura da un cliente ad un altro senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica o di gas; il subentro, a differenza della voltura, è l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente (che, come nella fattispecie, è deceduto).

Nel caso di subentro è chiaro che si è di fronte a due contratti differenti, e quindi il nuovo utente non dovrà rispondere dei debiti del cliente subentrato: tuttavia bisognerà sostenere i costi di riattivazione dei punti di accesso alla fornitura e ci saranno dei tempi di attesa per l’attivazione della fornitura.

Nel caso di voltura, invece, a fronte di costi minori (l’impianto di allaccio resta quello del vecchio cliente) e di continuità della fornitura, il nuovo intestatario (volturante) deve accollarsi tutti i debiti dell’intestatario precedente (anche se ha rinunciato all’eredità).

Ora a parte che il quesito non è preciso dal momento che il defunto non poteva avere residenza in due luoghi distinti (si capisce che si tratta di dichiarazione non veritiera, finalizzata ad ottenere una fornitura domestica residente per l’energia elettrica anche nella seconda casa), bisogna anche ricordare che non vi è accettazione tacita dell’eredità quando il chiamato adempia al debito del defunto con denaro proprio.

Infatti, a parere dei giudici della Corte di cassazione (sentenza 1634/2014) in tema di successioni per causa di morte, il pagamento del debito del defunto ad opera del chiamato all’eredità con danaro prelevato dall’asse ereditario, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un’accettazione tacita, non potendosi estinguere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede.

Per eccepire l’accettazione tacita dell’eredità, è quindi necessario che sia fornita la prova che il pagamento sia stato effettuato con danaro prelevato dall’asse ereditario, mentre nel caso in cui il chiamato adempia al debito ereditario con denaro proprio, quest’ultimo non può ritenersi per ciò stesso che abbia accettato l’eredità.

La soluzione più lineare sarebbe stata quella del subentro con costi di riattivazione dei punti di accesso alle forniture e tempi di attesa, senza obbligo, però, di corrispondere gli importi dovuti dal cliente deceduto. Ma, visto che ormai la frittata è fatta, il prelievo per il pagamento delle morosità potrà essere effettuato dal conto corrente dei nuovi intestatari (adempimento con denaro proprio e dunque nessuna accettazione tacita dell’eredità).

16 Aprile 2019 · Annapaola Ferri

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