Pagamento locazioni in sospeso e pignoramento della pensione su cui insiste già una trattenuta a favore di una finanziaria per un prestito non rimborsato

Quando sulla pensione insiste già una trattenuta a favore di una finanziaria per un prestito non rimborsato












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Ho in sospeso alcuni pagamenti della locazione di un appartamento: il locatore ha fatto intendere di volerne il versamento, altrimenti seguirà la prassi legale. La domanda che pongo é, qualora il giudice acconsentisse alla richiesta del locatore e, il conduttore non potesse fronteggiare il pagamento, quanto inciderà sulla pensione considerando che esiste già anche il pignoramento del quinto da parte di una finanziaria?

La natura dei crediti può essere ordinaria: crediti verso banche e finanziarie per prestiti non rimborsati, risarcimenti verso terzi dovuti in seguito a sentenza giudiziale, morosità utenze domestiche e canoni di locazione, parcelle da corrispondere a professionisti per prestazioni rese e non pagate.

Abbiamo poi i crediti di natura esattoriale, riscossi su mandato dell’ente creditore da Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) o da concessionarie locali, per tributi erariali e/o locali e sanzioni amministrative non versate nei termini di legge o versate in modo insufficiente.

Infine ci sono i crediti alimentari, dovuti a coniuge e figli in seguito a separazione o divorzio, nonché quelli da corrispondere, ex articolo 433 del Codice Civile, ai familiari (genitori, fratelli, generi, nuore, suoceri e suocere) che versano in stato di indigenza.

Dunque, si possono avere sulla medesima pensione due pignoramenti concorrenti, uno per crediti alimentari e l’altro per crediti ordinari, oppure, uno per crediti esattoriali e l’altro crediti ordinari e via discorrendo. Al limite, potrebbero insistere sulla stessa pensione tre pignoramenti concorrenti: uno per crediti ordinari, l’altro per crediti esattoriali e un altro ancora per crediti di natura alimentare.

Invece, due pignoramenti della stessa natura non possono coesistere sulla medesima pensione: infatti il massimo pignorabile sulla parte della pensione che eccede il minimo vitale (circa 690 euro) è il 20% per crediti ordinari, il 20% per crediti esattoriali e la misura stabilita dal giudice per crediti alimentari. In più la somma di tutte le trattenute per pignoramento non può superare la metà della pensione netta.

Quindi il locatore – qualora il giudice adito dovesse accordare il pignoramento della pensione dell’inquilino inadempiente, per ottenere la trattenuta del quinto della pensione del debitore al netto degli oneri fiscali per la parte eccedente il minimo vitale – dovrà attendere che la finanziaria che lo ha preceduto nell’azione esecutiva sia stata completamente soddisfatta.

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14 Luglio 2021 · Annapaola Ferri

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