I ritardatari nel saldo di fatture commerciali non vengono censiti nelle centrali rischi dei cattivi pagatori, che censiscono, invece, ritardi ed omissioni nel rimborso di prestiti erogati o di affidamenti in conto corrente.
Eventualmente, nel caso in commento, si applica quanto disposto nel decreto legislativo 231/2002 (Attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
Il termine di pagamento non può superare trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ((sull’importo dovuto)),salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e’ stato determinato dall’impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Il tasso di riferimento, stabilito dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) (qui una esauriente tabella di dati storici) ed e’ cosi’ determinato:
a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, e’ quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, e’ quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
15 Ottobre 2019 · Stefano Iambrenghi