Volevo chiedere a seguito di accordo per saldo e stralcio con Società di recupero crediti, che tipo di liberatoria mi devono rilasciare e quali sono i tempi per la cancellazione da banca d'italia. ...
Accordo a saldo e stralcio e permanenza in centrale rischi
Ho ricevuto da parte della Banca l'accettazione di una proposta di pagamento a saldo e stralcio. Nella comunicazione c'è scritto: Le ricordiamo che la definizione a saldo stralcio e transazione prevede il pagamento parziale del debito e che l'importo stralciato, in riferimento al quale la banca non avanzerà alcuna pretesa, verrà definito dalla quale perdita sui crediti, determinando in tal senso l'aggiornamento degli archivi delle Centrali rischi, così come previsto dalle norme di legge vigenti in materia. E' corretta,a Vostro avviso, la comunicazione di accettazione da parte della Banca? Vi chiedo cortesemente se ho capito bene, e cioè che dal giorno in cui pagherò parzialmente il debito, verrò segnalata per tre anni nelle centrali rischi, compresa la Banca d'Italia (si tratta di un debito su una carta di credito), ma che comunque la Banca non avrà mai alcun altra pretesa sulla differenza. Se anche non mi rilasciassero la liberatoria, il ...
Assume una chiara valenza transattiva l'accordo a saldo stralcio concluso con la banca, se quest'ultima, pur facendo riferimento - nella quietanza liberatoria - al debito originario parzialmente rimborsato, dichiara testualmente che l'obbligazione è stata integralmente estinta, con riferimento quindi anche alla quota eventualmente non escussa. In pratica, ciò vuol dire che l'accordo sottoscritto fra banca e debitore va interpretato come stipula di un accordo transattivo omnia (a saldo stralcio), in cui il creditore, non facendo esplicitamente riferimento ad una remissione parziale del debito (ex articolo 1236 del codice civile) si impegna, contestualmente, alla non escussione della quota non rimborsata del debito originario. Quindi, a seguito di un accordo a saldo stralcio, con parziale rimborso della somma originariamente dovuta, qualora il creditore rilasci quietanza liberatoria in cui dichiara che il debito è stato integralmente estinto, è illegittima la successiva eventuale segnalazione in Centrale Rischi per il debito residuo. I giudici del ...