Padre indebitato e pensionato – Cosa può succedergli?

Pignoramento pensione, pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni












Mio padre, dopo una sfortunata carriera imprenditoriale, circa 8 anni fa ha accumulato pesanti debiti con banche (800 mila) ed Equitalia (250 mila). Gli immobili a lui intestati sono già stati messi all’asta ed aggiudicati tra cui la prima casa a metà con mia madre che fortunatamente essendo separata da lui da qualche anno ed in divisione dei beni da più di 15 con il nostro aiuto è riuscita a riacquistarla. Ora lui non possiede più nulla, solo una pensione da 1500 euro di cui ha già fatto una cessione del quinto, paga un micro affitto per un monolocale e vive anche con il nostro aiuto.

Vorrei sapere: cosa potrà succedergli ora visto che il debito esiste ancora sia con banche sia con Equitalia? Quando verrà a mancare cosa dovremo fare noi eredi per non essere perseguitati da questi debiti? Mia madre per aiutarlo, perché gli vuole ancora bene, vorrebbe ora dopo 6 anni riprenderlo a casa con lei per non fargli pagare l’affitto, ma ha paura che arrivino gli ufficiali giudiziari a casa e che pignorino le sue cose, e quindi è combattuta. Quante possibilità ci sono che questa cosa succeda? Lui ha 74 anni Ringrazio in anticipo per la risposta

Il creditore avvia il pignoramento presso la residenza del debitore solo se ha la ragionevole certezza di poter recuperare pezzi di antiquariato, opere d’arte, impianti tecnologici avanzati, collezioni e oggetti di valore. Insomma il creditore, che non sia motivato da rancori personali, non ha alcun interesse a recuperare mobili vecchi, utensili e complementi d’arredo usati che difficilmente riuscirebbe a vendere all’asta, con il rischio concreto di non poter recuperare nemmeno le spese anticipate per l’azione esecutiva intrapresa.

Pertanto, se sua madre non è in possesso, là dove vive, dei beni di qualità sopra elencati, può benissimo accogliere il marito separato in difficoltà senza ulteriori accorgimenti. Laddove, invece, ne tema la sottrazione, può stipulare con il convivente un contratto di comodato (una scrittura privata) per spazi circoscritti dell’abitazione, uso dei servizi comuni e del mobilio indispensabile, da registrare presso l’Agenzia delle Entrate, in modo che il documento possa essere esibito al giudice delle esecuzioni nella malaugurata ipotesi che l’ufficiale giudiziario venisse inviato dal creditore procedente a visitare la casa in cui il debitore risiede.

Escluso un tale, per quanto fastidioso ma improbabile evento, le vicissitudini di un debitore non possono in alcun modo interferire con il patrimonio e i redditi dei propri conviventi.

A proposito di cosa potrà succedere ancora a suo padre, va detto che i creditori potrebbero pignorare il conto corrente a lui intestato: sarebbe bene, quindi, trasferire una eventuale liquidità, o titoli in deposito, sul conto corrente di un figlio o della moglie separata.

Infine, purtroppo, incombe sempre la possibilità del pignoramento della pensione, ma nella misura massima del 20%. Non oltre.

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13 Gennaio 2018 · Giorgio Martini