Per aziende di trasporto comunali provinciali e regionali e da qualche tempo anche per Trenitalia, ex ferrovie dello stato, la riscossione coattiva delle multe non pagate viene effettuata tramite agente della riscossione (Equitalia o collegate e dal primo gennaio dell’anno prossimo dalle singole società che si aggiudicheranno le gare bandite dalla PA).
Tutta questa premessa per dirle solo che la procedura di escussione coattiva, nel caso in esame, avviene mediante procedura esattoriale: non c’è decreto ingiuntivo (quello emesso da GdP o Tribunale) nè precetto. Ci sarà per lei, in caso di mancato pagamento dopo l’ingiunzione dirigenziale, una cartella esattoriale emessa dall’Agente per la Riscossione incaricato, che racchiude in sé gli effetti del decreto ingiuntivo e del precetto.
Decorsi i 60 giorni per pagare o proporre ricorso (per i vizi della cartella, non nel merito della legittimità della multa) potranno essere attivate le procedure di riscossione forzata.
Le misure adottabili escludono fermo amministrativo ed ipoteca sulla casa, ammesse solo quando il debito abbia origini fiscali (omesso o parziale pagamento delle tasse dovute).
Restano il pignoramento del conto corrente o il pignoramento presso terzi (pignoramento del quinto dello stipendio se il trasgressore è un lavoratore dipendente). In linea del tutto teorica, ma meno frequente, può essere effettuato anche il pignoramento presso la residenza del debitore.
Le azioni appena indicate vengono precedute da una intimazione al pagamento (o avviso bonario) con termine perentorio per provvedere al pagamento di cinque giorni.
13 Novembre 2011 · Simone di Saintjust