Pignoramento dello stipendio – Inosservanza dell’atto di pignoramento verso terzi, omessa dichiarazione del terzo al giudice e omesso accantonamento – Cosa fare dopo la notifica al terzo dell’ordinanza giudiziale?

La violazione degli obblighi posti in capo al datore di lavoro, previsti dal codice di procedura civile, comporta responsabilità civili e penali












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Sono dipendente part time al negozio di mia moglie, ed è e arrivata a lei, oggi, ordinanza di assegnazione tramite PEC da Banca IFIS: gli hanno mandato tempo fa decreti per fare trattenuta in busta cosa che non ha fatto, e adesso cosa succede, visto che deve pagare, e non sa neanche quanto, visto che non ha soldi. Ho capito che il debito e suo adesso ma può essere che va condannata penalmente se non paga?

Il datore di lavoro del debitore inadempiente sottoposto da Banca IFIS ad azione esecutiva deve corrispondere, in unica soluzione, l’importo mensile deciso dal giudice, fino a capienza del credito azionato, dalla data di notifica dell’atto di pignoramento dello stipendio alla data dell’ordinanza di assegnazione.

Se l’importo accantonato non sarà sufficiente a soddisfare il creditore procedente, il datore di lavoro dovrà trattenere ogni mese, dalla busta paga del debitore inadempiente, l’importo stabilito dal giudice e consegnarlo a Banca IFIS.

Non ottemperando all’ordinanza giudiziale il datore di lavoro dovrà rispondere penalmente e civilmente, in tribunale, per la violazione degli articoli 543 (pignoramento verso terzi), 546 (obblighi del terzo) e 547 (dichiarazione del terzo) del codice di procedura civile.

In altre parole, il datore di lavoro avrà necessariamente bisogno di affidarsi a dei solerti avvocati esperti in campo penale e civile.

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4 Maggio 2023 · Patrizio Oliva

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