Fino al 22 settembre 2017 (data di pubblicazione della sentenza 22080/2017 della Corte di cassazione a sezioni unite) il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (ex articolo 615 del codice di procedura civile) era stato individuato come praticabile contro la cartella esattoriale, per dedurre il vizio di notifica del verbale di accertamento. Così aveva individuato la giurisprudenza di legittimità, a far data dalla pronuncia 4814/2008. In pratica, nel caso di omessa notifica del verbale di accertamento della violazione al Codice della strada, o di notifica tardiva del verbale di accertamento dopo i 90 giorni previsti dalla legge, bastava opporsi alla successiva notifica della cartella esattoriale (ex articolo 615 del codice di procedura civile - che non ha termine di proposizione, potendo essere proposto anche in occasione di un successivo atto esecutivo) per eccepire l'estinzione della pretesa sanzionatoria formulata dalla Pubblica Amministrazione: così la multa poteva non essere pagata, senza entrare nel merito della ...
L'articolo 7 del DL 150/2011 (intitolato dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada), prevede, al comma 3, che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente risiede all'estero). Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del detto decreto legislativo, la norma si applica ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso che è quella del 6 ottobre 2011. Pertanto, in coerenza con la normativa sopravvenuta, va affermato che in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011, con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, é soggetta al termine di trenta giorni, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella ...
Quando si contesta il preavviso di fermo amministrativo, rilevando la mancata notifica del verbale di accertamento delle violazioni del Codice e della cartella di pagamento e si eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, per essere decorsi più di cinque anni dalla violazione, l'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ed è regolata dall'articolo 615 del codice di procedura civile. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha ribadito che, in simili circostanze, è competente il giudice di pace. Non rileva, al riguardo, il fatto che l'opposizione è avanzata a seguito della notifica del preavviso di fermo amministrativo. A prescindere dalla controversa natura del fermo di beni mobili registrati, questa non rileva ai fini dell'individuazione del giudice competente a decidere ogniqualvolta la notifica (e/o la conoscenza) del provvedimento di preavviso di fermo costituisca solo l'occasione per impugnare dinanzi al giudice competente il titolo in forza del quale ...