Oneri contributivi versati in relazione a redditi esenti


La deduzione degli oneri dal reddito complessivo è consentita solo se gli oneri stessi non sono stati già dedotti nella determinazione dei singoli redditi





L’articolo 51, comma 6, della legge numero 449 del 1997 disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività ricerca, prevedendo per gli stessi l’esenzione dall’IRPEF ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, numero 476, e l’iscrizione alla Gestione separata INPS, ai sensi dell’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, numero 335.

Al riguardo, si chiede di sapere se il titolare dell’assegno di ricerca, ovvero il familiare di cui sia fiscalmente a carico, possa dedurre dal reddito i contributi previdenziali a suo carico, trattenuti e versati all’INPS dall’ente di ricerca.

L’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR stabilisce che “dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo … e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge …”. Tale onere è deducibile anche se sostenuto per le persone indicate nell’art. 433 del codice civile fiscalmente a carico.

La deduzione degli oneri dal reddito complessivo è consentita nel presupposto che gli oneri stessi non siano stati dedotti nella determinazione dei singoli redditi.

Gli assegni di ricerca in linea generale, in assenza quindi di una espressa norma di esenzione, rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR e, pertanto, sono soggetti alle medesime regole di determinazione previste per i redditi di lavoro dipendente.

Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, “i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge” non concorrono alla formazione della base imponibile di tale categoria reddituale.

Per effetto di tale ultima disposizione i contributi previdenziali obbligatori per legge per i lavoratori dipendenti non si configurano quali oneri deducibili dal reddito complessivo in quanto rilevano nella determinazione dei redditi di lavoro dipendente. Tale principio si ritiene che trovi applicazione anche per gli assegni di ricerca che non sono assoggettati ad imposta per effetto di una espressa norma di esenzione. Pertanto, né il titolare dell’assegno di ricerca esente dall’IRPEF ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, né il familiare che lo ha fiscalmente a carico possono beneficiare della deduzione dal reddito complessivo dei contributi trattenuti dall’ente di ricerca in qualità di sostituto d’imposta.

Per completezza, si fa presente che a decorrere dal 2011 gli assegni di ricerca sono disciplinati dall’articolo 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

Detta legge, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ha disposto anche l’abrogazione dell’articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997.

3 Marzo 2012 · Piero Ciottoli


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