Dichiarazione dei redditi - Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito
Redditi esenti da tassazione in quanto equiparati alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva Sono esenti, cioè non costituiscono reddito, in quanto equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. numero 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale): le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio); le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di ...
Vorrei sapere se ho diritto a una pensione Italiana in futuro: ho lavorato come assegnista di ricerca per quasi 5 anni (58 mesi in Gestione separata) in Italia e poi sempre all'estero in paesi UE. Quando andrò in pensione, con 30 anni di contributi come lavoratore dipendente più contributi della Gestione Separata, avrò pensione Italiana, visto che secondo il circolare inps il periodo di contributi si cumula come lavoratore dipendente? ...
Le norme vigenti (DPR 600/73, articolo 38) consentono al contribuente, destinatario un accertamento del reddito con metodo sintetico, di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. Tuttavia, l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Infatti, la legge chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente l'onere di dimostrare che gli ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, esige, tuttavia, che la disponibilità di detti redditi risulti ancorata a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale), allo scopo di di consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico, proprio a tali ulteriori redditi. In ...