TARSU e TARI – Quali conseguenze dell’omissione della denuncia di inizio occupazione?


Accertamento per TASI TARI TARES IMU TARSU TIA ICI, iuc tasi tari tares imu tarsu tia, TARSU TARI TIA - mancata denuncia di inizio o fine occupazione





Scrivo per segnalare che in data 18/10/2016 ho ricevuto presso il mio domicilio, due lettere raccomandate notificanti l’omessa denuncia TARSU per l’anno 2011-2012.

Volevo sottolineare che l’abitazione in oggetto è stata acquisita tramite donazione a mio favore da parte di mio padre, per mezzo di atto notarile avvenuto in data 22/12/2011.

Volevo altresì sottolineare che i tributi relativi agli anni 2011-2012-2013-2014-2015 relativi alla mia abitazione presso cui tutt’oggi risiedo, sono stati regolarmente pagati tramite F24 nonostante l’intestazione degli avvisi fosse a nome di mio padre.

Tra l’altro chiedo, come mai mi viene intimato il pagamento dell’intero anno 2011 se legalmente sono proprietaria dell’abitazione solo dal 22/12/2011?

Inoltre, come ho spiegato in precedenza, giacché ho pagato tutti i tributi legati alla mia abitazione anche per gli anni successivi, per quale motivo dovrei versare oltre 1100 euro sempre per lo stesso immobile? Pago 2 volte per la stessa abitazione gli anni 2011 e 2012?

Cominciamo col dire che l’iscrizione agli elenchi dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (denuncia di inizio occupazione) deve essere effettuata da chiunque, ed a qualsiasi titolo, occupa o conduce un immobile nel territorio comunale, il prima possibile e comunque nei termini previsti dal regolamento comunale: di solito si tratta di 20/30 giorni dalla data del rogito, di registrazione del contratto di affitto o di allaccio alla rete elettrica.

Anche suo padre avrebbe dovuto provvedere a comunicare la cessazione della sua qualità di proprietario (ed eventualmente di occupante) dell’immobile, dopo la donazione.

Peraltro, va anche aggiunto che la tariffa della TARSU dipende senz’altro dalla superficie in metri quadrati su cui si estende l’abitazione, ma essa è quasi sempre funzione anche del numero di persone presenti nello stato di famiglia di chi vi risiede. Addirittura, in uno stesso immobile possono convivere ed essere ciascuna obbligata al pagamento della TARSU, due famiglie anagrafiche distinte. L’aver pagato i tributi relativi agli anni 2011-2012-2013-2014-2015, nonostante l’intestazione degli avvisi fosse a nome di suo padre, non ha certamente contribuito a chiarire le cose.

Con queste premesse è evidente come il comportamento tenuto da donatario e donante non sia stato del tutto trasparente, non essendo sufficiente, per gli uffici comunali preposti alla gestione della tariffa dovuta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’informazione che, a posteriori, e solo a seguito di accertamento d’ufficio è stata desunta consultando l’ anagrafe o i registri immobiliari. In assenza di altre informazioni, e dovendo basare le proprie pretese solo sulle dichiarazioni degli occupanti e degli ex occupanti (dichiarazioni che non sono state rese) può essere anche giustificata una doppia richiesta formulata per lo stesso immobile.

Insomma, per risolvere è necessario recarsi presso gli uffici comunali preposti alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per chiarire la complicata situazione che si è venuta a creare e che non è addebitabile, almeno stavolta, alla burocrazia.

19 Ottobre 2016 · Ornella De Bellis


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