Omesso versamento ritenute contributi dipendenti


Contributi inps





Ho tanti debiti tra cui cartelle equitalia: in particolare ho ricevuto cartelle (INPS) per contributi dipendenti non versati (anno riferimento 2008) in nome della SAS di cui io sono socio accomodatario. Leggendo un po’ su internet ho trovato che scattano sanzioni penali se entro tre mesi (secondo l’anno di riferimento) non si versano. Addirittura che l’inps sia tenuta a fare denuncia del reato presso la procura della repubblica. Non capisco: a me non è stata ancora comunicato nulla riguardante una diffida o un decreto penale. Ma la sanzione penale scatta in automatico tramite l’inps oppure quando il dipendente mi fa causa? Se li verso ora questi contributi, la sanzione penale c’è comunque? Siccome non ho un soldo e quindi non posso chiedere la rateizzazione per tutte le cartelle di equitalia (perchè non riuscirei mai a rispettare le rate) sto pagando quello che posso appena posso. E nello stesso tempo, nello scegliere cosa pagare sto scegliendo quello a priorità maggiore: questi versamenti li ritenete a priorità maggiore rispetto ad altre cartelle inerenti contributi personali, irpef, irap e tassa rifiuti? Cosa mi consigliate di pagare prima?

In campo previdenziale sono assoggettate alla disciplina dell’illecito penale le aziende che omettono il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti (Legge 638/1983 D,Lgs. 211/1994 e Circ.121 del 20/04/94).

Si tratta, in sostanza, di quella quota di retribuzione per la quale il datore di lavoro funge da sostituto d’imposta, trattenendola ai lavoratori in busta paga per conto dell’Ente impositore (nel nostro caso l’Inps)

La norma prevede, tuttavia, la non punibilità del datore di lavoro che provveda a versare i contributi trattenuti al lavoratore entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione (comma 1, art. 1, decreto legislativo 24 marzo 1994, n.211). Tale versamento si configura infatti come oblazione e conduce all’estinzione dell’illecito.

E’ prevista, invece, la comunicazione del reato alla competente Autorità Giudiziaria decorso inutilmente il citato termine di tre mesi (comma 1, art. 1, decreto legislativo 24 marzo 1994, n.211).

L’illecito è punibile con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a 1.032,00 euro.

L’illecito scatta quando l’INPS notifica l’accertamento della violazione, il che può avvenire anche su segnalazione del dipendente per il quale non sono stati versati i contributi. Nel suo caso l’accertamento della violazione è già avvenuto, dal momento che per quei contributi le è stata notificata la cartella esattoriale.

Fra qualche anno le verrà anche notificata la multa, se non è già ricompresa fra le cartelle esattoriali di cui, sembra di capire, ha perso il conto. In carcere, stia tranquillo, ormai non va più nessuno per il mancato versamento dei contributi previdenziali trattenuti dallo stipendio dei propri dipendenti. Per quanto mi riguarda aggiungo, “Purtroppo!”.

13 Luglio 2012 · Ludmilla Karadzic


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