In riferimento ad un sinistro con soli danni ai veicoli (urto auto in sosta) da parte di un mio amico con veicolo di mia proprietà alle ore 01,30 in seguito mi è stata notificata dalla Polizia Locale tramite raccomandata una sanzione amministrativa come obbligato in solido contestando art. 141 comma 3 e sanzione accessoria di decurtazione 5 punti della patente all’effettivo conducente.
Come causale di “omessa contestazione immediata” è stato indicato un generico “perché la violazione è stata accertata da ulteriori verifiche d’ufficio” senza specificare ovviamente il tipo di verifiche.
Faccio presente che al momento del rilievo del sinistro da parte degli Agenti erano presenti tutti i soggetti interessati, il sottoscritto, il proprietario dell’auto controparte, il guidatore.
Se ci avessero contestato una “semplice” perdita di controllo (141 C.1) avrei pagato e chiuso, ma così vorrei capire se ci sono i presupposti per un ricorso efficace, grazie, saluti.
Il comma 3, dell’articolo in questione, stabilisce che il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
Evidentemente, dall’esame successivo dei rilievi effettuati immediatamente dopo il sinistro dalla Polizia Municipale è emerso che il conducente del veicolo coinvolto aveva tenuto una velocità tale da violare la disposizione prevista dal comma 3 dell’articolo 141 del Codice della Strada, infrazione che, naturalmente, non poteva essere immediatamente contestata.
Non è consigliato il ricorso.
7 Dicembre 2020 · Giuseppe Pennuto
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