Figlia in condizioni di indigenza – Vendita della casa proprietà della madre e obbligo di prestare gli alimenti


L'articolo 433 del codice civile precisa che all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine il coniuge, i figli, i genitori.





Io, mio marito e due bambine, viviamo in affitto e ad aprile, dovremmo cambiare casa in quanto il proprietario ci ha dato disdetta.

Nel frattempo, mia nonna, usufruttuaria di una casa, la cui nuda proprietà era di mia mamma, è deceduta, lasciando la casa in cui viveva vuota e la piena proprietà a mia mamma, la quale non vive lì, ma in un’altra casa in affitto.

Adesso, mia madre, ha deciso di vendere la casa a terze persone nonostante io e la mia famiglia necessitiamo di un’abitazione e nonostante le nostre difficoltà economiche, in quanto entrambi disoccupati attualmente.

Posso oppormi alla vendita della casa? Posso vivere io con la mia famiglia in quella casa? Mia mamma ha l’obbligo di aiutarmi in qualche misura?

L’articolo 433 del codice civile precisa che all’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine il coniuge, i figli, i genitori.

Dal momento che il suo coniuge è disoccupato e i figli sono minorenni o comunque non autosufficienti economicamente, sua madre è tenuta a prestarle gli alimenti (così come i suoceri nei riguardi del coniuge).

Gli alimenti legali sono prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico.

Mentre l’assegno di mantenimento a favore dei figli, stabilito dal giudice in sede di separazione personale dei genitori o in caso di divorzio, e posto a carico del coniuge obbligato, sussiste finché i figli non siano in grado di raggiungere l’autosufficienza economica, gli alimenti dipendono dal bisogno e sono finalizzati al soddisfacimento di esigenze di vita più elementari.

Tanto premesso, è chiaro che anche se una figlia versa in stato di bisogno, non si può impedire alla madre di alienare un bene di proprietà per costringerla a concedere il bene stesso in comodato alla figlia. Quello che si può fare, invece, è citare in tribunale la propria genitrice per obbligarla a corrispondere gli alimenti ex articolo 433 del codice civile.

10 Marzo 2019 · Marzia Ciunfrini


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