Obbligo di comunicazione al debitore di intervenuta cessione del credito

La cessione del credito può essere notificata anche attraverso Comunicazioni pubbliche collettive e non solo con singola raccomandata al debitore ceduto












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Una finanziaria ha l’obbligo di avvisare il debitore della cessione del proprio credito nei suoi confronti ad altra società?

Secondo l’articolo 125 septies del Testo Unico Bancario (TUB) la Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del Comitato Interministenale per il Credito ed il Rùparmio (CICR), individua le modalità con cui il debitore è informato della cessione.

Con la delibera 117/2011 il CICR, all’articolo 10, stabilisce che nei casi previsti dall’articolo 125-septies del TUB, il debitore è informato della cessione del credito con una comunicazione individuale con le modalità previste dalla Banca d’Italia. Sono salvi i casi nei quali è consentita una comunicazione collettiva ai sensi di legge.

I giudici della Corte di cassazione (sentenza 7919/2004) hanno poi stabilito che la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell’accordo, mentre l’efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore conseguono alla notifica o all’accettazione della cessione al contraente ceduto.

In sintesi, la cessione del credito può essere notificata al debitore ceduto anche attraverso la Gazzetta Ufficiale. Dalla data di tale notifica decorrono, per il cessionario, i termini di prescrizione del diritto di pretendere dal debitore il rimborso del debito scaduto.

Naturalmente, il cessionario ha l’obbligo di indicare al debitore ceduto, perché questi possa procedere alle doverose verifiche, gli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’intervenuta cessione.

Da tener anche presente che la notifica dell’intervenuta cessione del credito può essere effettuata anche con raccomandata AR e perfezionarsi per compiuta giacenza presso l’ufficio postale in occasione di temporanea irreperibilità del debitore destinatario.

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19 Luglio 2019 · Carla Benvenuto

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