Quinto della busta paga in accantonamento per precedente pignoramento in attesa di assegnazione giudiziale e nuovo decreto ingiuntivo – L’azienda, in caso di un secondo pignoramento al terzo datore di lavoro del debitore, accantonerà un altro quinto?









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Nel mese di giugno 2019 ricevo decreto ingiuntivo e l’azienda comincia ad accantonare il quinto del mio stipendio. L’udienza di convalida era fissata per il 18/3/20 ma causa covid è stata rinviata e non ho più saputo niente. In data odierna ricevo un altro decreto per un altro debito con finanziaria diversa. Vorrei sapere se l’azienda debba accantonare un altro quinto stipendio in attesa della convalida del giudice e cosa succederà con la convalida precedente non ancora avvenuta. Grazie.

Come sappiamo, il massimo pignorabile in busta paga per debiti della stessa natura è il quinto della retribuzione mensile, al netto degli oneri fiscali e contributivi: ricordiamo che un debito può essere di natura alimentare (originato dall’omesso versamento degli alimenti ai figli e al coniuge dopo separazione giudiziale o anche a parenti stretti che versano in stato di indigenza), esattoriale (quando il creditore è la Pubblica Amministrazione) e ordinario (in tutti gli altri casi).

Ora, il terzo pignorato, potrebbe decidere di non accantonare un ulteriore quinto della busta paga del debitore in occasione di un ulteriore pignoramento notificatogli dalla seconda finanziaria, considerato che entrambe le azioni esecutive gravanti sulla retribuzione mensile del debitore sono finalizzate alla riscossione coattiva di crediti della medesima natura. Ma non è tenuto a farlo per legge, dal momento che quella di accodare il nuovo prelievo quando sarà estinto il primo, è una decisione che deve formalmente adottare il giudice adito, mentre al datore di lavoro resta l’adempimento agli obblighi di custode che gli vengono assegnati con la notifica dell’atto di pignoramento.

Pertanto tutto verrà deciso nelle udienze di assegnazione della quota di stipendio del debitore a favore del creditore procedente. Qualora, dopo la notifica del secondo atto di pignoramento il datore di lavoro decidesse di procedere comunque al prelievo di un ulteriore quinto, la somma accantonata sarà restituita al debitore non appena il giudice, valutato che i due crediti azionati sono della medesima natura, deciderà di assegnare il quinto della busta paga al primo creditore procedente e posticiperà il prelievo a favore della seconda finanziaria al tempo in cui il primo prestito rimasto inadempiuto, sarà stato integralmente rimborsato.

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18 Luglio 2020 · Ludmilla Karadzic

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