In un vostro articolo (18/4/2017 Ludmilla Karadzic) si parlava del diritto a nuova iscrizione anagrafica se trasferito in nuovo Comune da altra residenza dove si era irreperibili. Ora, spostatomi in nuovo Comune e nuova Provincia, dopo 8 anni circa di irreperibilità a precedente indirizzo, l’impiegata mi chiede ultimo indirizzo e mi dice che non si può fare altrimenti. Voi avete segnalato DPR 223/1989 articolo 7 comma 2. Come potrei fare per far valere i miei diritti e ottenere nuova iscrizione?
Ribadiamo che il DPR 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), ancora oggi vigente, dispone all’articolo 7, comma 2 che per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.
L’articolo 11 del medesimo DPR, al comma 2, specifica poi che i nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell’ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni.
Dunque, la richiesta formulata dall’impiegata d’anagrafe, per conoscere l’ultima residenza prima della cancellazione per irreperibilità, non sono finalizzate a ripristinare la continuità delle iscrizioni anagrafiche, ma a fornire adeguata informativa al Prefetto.
La catena dei trasferimenti dell’irreperibile, infatti, anche se resta ignota all’anagrafe, deve essere comunque resa nota al Prefetto per intuibili motivi di pubblica sicurezza.
14 Novembre 2018 · Ornella De Bellis