Nucleo familiare – Marito convivente con moglie e figli ma legalmente separato e attuale componente con trasferimento di residenza in corso












Ho appena fatto la mia dichiarazione isee necessaria per la mensa dei miei due bambini, ma ora ho un dubbio.

Mia sorella ha chiesto a luglio (ora siamo ad ottobre) il cambio di residenza dal Comune di Cormano a Comune di Milano ma tutt’ora, per lunghezze burocratiche (dicono che se cambi comune possono trascorrere 6 mesi dalla richiesta), risulta ancora nel mio Stato di famiglia per cui l’ho considerata nella mia DSU.

Mi sono imbattuta in una pagina del Comune proprio riguardo alla richiesta del cambio di residenza la quale dice: “Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche hanno inizio dalla data di presentazione della dichiarazione”.

Vuol dire che dal momento in cui ha presentato la domanda di cambio residenza “per effetti giuridici” di fatto la sua residenza viene considerata cambiata? E pertanto non dovevo includerla nella mia ISEE?

Ne approfitto e chiedo anche per quanto riguarda il mio marito, con il quale mi sono separata e proprio oggi è stata pubblicata la sentenza. Anche lui era stato incluso nella mia ISEE ma ora che ho la sentenza posso toglierlo? anche se la residenza anagrafica rimane uguale alla mia perché si rifiuta a cambiarlo?

Del nucleo familiare dei due bambini fanno parte sicuramente padre e madre conviventi, ancorché separati legalmente, almeno fino a quando il padre separato non verrà escluso dallo stato di famiglia in cui risultano inclusi i due bambini, in seguito a trasferimento di residenza.

Gli incroci di verifica inerenti la veridicità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) vengono effettuati anche confrontando i dati forniti dal dichiarante relativi ai componenti il proprio nucleo familiare con quelli relativi ai soggetti della famiglia anagrafica del dichiarante stesso (rilevati dallo stato di famiglia storico) alla data di presentazione della DSU.

E’ altresì vero che, in base al decreto legge 5/2012, articolo 5 comma 3, gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche hanno inizio dalla data di presentazione della dichiarazione. Ma è anche vero che il trasferimento di residenza potrebbe non andare a buon fine: sua sorella potrebbe non risultare reperibile in occasione di controlli della polizia municipale e ricevere un preavviso di rigetto dell’istanza via raccomandata.

Quindi, qualora scegliesse, come è sua facoltà, di non includere sua sorella nel nucleo familiare minorenni per l’accesso ai servizi comunali di mensa, il suggerimento è quello di conservare copia della richiesta protocollata di trasferimento di residenza presentata da sua sorella agli uffici anagrafici comunali.

Suo marito, invece, deve essere incluso nel nucleo familiare di riferimento della DSU/ISEE presentata per far fruire i servizi mensa ai due figli minori, almeno fino a quando farà parte dello stato di famiglia dei due figli.

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8 Ottobre 2019 · Genny Manfredi